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Sentenza

Sentenza del 19/10/2018 n. 26375 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società italiane, richiesto dalla società britannica ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate aveva negato ulteriori rimborsi e richiesto la restituzione di somme già rimborsate, sostenendo che i dividendi percepiti dai fondi pensione collegati alla società non fossero stati assoggettati a imposizione nel Regno Unito e che mancassero quindi i presupposti della doppia imposizione. In cassazione l'Agenzia ha contestato, tra l'altro, l'applicazione d'ufficio dei principi europei sulla libera circolazione dei capitali e la disapplicazione della normativa italiana interna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo che la CTR applicasse anche d'ufficio la sentenza della Corte di giustizia UE del 19 novembre 2009, causa C-540/07, qualificando giuridicamente la controversia alla luce del diritto dell'Unione. Secondo tale orientamento, il regime italiano che assoggettava i dividendi corrisposti a società non residenti a un trattamento fiscale più oneroso rispetto a quello applicato alle società residenti violava la libera circolazione dei capitali. La normativa interna incompatibile doveva pertanto essere disapplicata e la contribuente aveva diritto al rimborso. Il quinto motivo dell'Agenzia e il ricorso incidentale della società sui termini di decadenza o prescrizione sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.200 euro, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329

    La norma costituiva la base convenzionale invocata per ottenere il rimborso del credito d'imposta sui dividendi. La Corte non ha deciso nel merito i requisiti convenzionali perché ha ritenuto assorbito il relativo motivo, essendo sufficiente la contrarietà del regime italiano al diritto dell'Unione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

    La disciplina della ritenuta sui dividendi è stata disapplicata nella misura in cui determinava, per le società non residenti, un trattamento fiscale più gravoso rispetto a quello previsto per le società residenti.

  • Art. 56, n. 1, del Trattato CE

    La norma tutela la libera circolazione dei capitali. La Corte ha ritenuto incompatibile con essa il trattamento italiano che assoggettava i dividendi distribuiti a società non residenti a una tassazione più onerosa rispetto ai dividendi distribuiti a società residenti.

  • Art. 40 dell'Accordo SEE

    La medesima esigenza di non discriminazione fiscale è stata riferita anche ai rapporti con gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 67 e 68

    Le modifiche introdotte al regime fiscale dei dividendi non impedivano il riconoscimento del rimborso nel caso esaminato, poiché la normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione doveva comunque essere disapplicata.

  • Art. 112 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2, lett. e

    La Corte ha escluso che la CTR fosse incorsa in ultrapetizione: l'applicazione dei principi europei è stata considerata una qualificazione giuridica della fattispecie, non una decisione su una domanda nuova.

Massime di principio

  • Il giudice nazionale può e deve disapplicare una norma interna incompatibile con una norma o con un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione, anche quando la questione europea non sia stata specificamente dedotta dalle parti, purché essa riguardi la corretta qualificazione giuridica dei fatti già controversi.
  • Nei contenziosi fiscali transfrontalieri, un trattamento più oneroso dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti rispetto a quello applicato ai residenti può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali e risultare incompatibile con il diritto dell'Unione.
  • Quando una pretesa di rimborso può essere accolta sulla base della prevalenza del diritto dell'Unione, le questioni ulteriori fondate sulla convenzione contro le doppie imposizioni, sulla prova dell'effettiva tassazione estera o sui termini di decadenza possono risultare assorbite e non essere esaminate.
  • La qualificazione di un fondo pensione come patrimonio separato privo di autonoma soggettività giuridica può incidere sulla legittimazione a chiedere il rimborso: occorre verificare chi sia l'effettivo titolare delle azioni e del relativo diritto.
  • In situazioni analoghe è essenziale confrontare concretamente il carico fiscale applicato ai dividendi distribuiti a residenti e non residenti e verificare l'eventuale esistenza di una discriminazione incompatibile con il diritto europeo, senza limitarsi alla sola disciplina nazionale o convenzionale.

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