Sentenza del 19/10/2018 n. 636 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Deducibilità del costo per investimento ambientale "Tremonti ambiente".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto una variazione in diminuzione di 4.403.520 euro, relativa alla detassazione prevista dalla cosiddetta "Tremonti ambiente" di cui all'art. 6, commi 13, 15 e 16, della legge n. 388/2000. L'Ufficio riteneva che il sovraccosto dell'investimento ambientale dovesse essere ridotto considerando anche le tariffe incentivanti del "Conto energia" e ulteriori vantaggi economici e operativi. La società ha contestato, tra l'altro, la metodologia di calcolo, l'applicazione della disciplina comunitaria, la motivazione dell'avviso, l'assenza di contraddittorio preventivo e le sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato sia l'avviso di accertamento sia la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la legge n. 388/2000 richiedesse il calcolo dell'investimento ambientale secondo l'approccio incrementale, ossia come differenza tra il costo dell'impianto ambientale e quello di un impianto tradizionale di pari capacità, senza imporre gli ulteriori obblighi contabili e i criteri di calcolo pretesi dall'Ufficio. Ha inoltre ritenuto consentito, per l'anno 2010 e in relazione alle tariffe del I e II Conto energia, il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi fotovoltaici, senza detrarre automaticamente tali incentivi dal sovraccosto. Le spese processuali sono state compensate per la complessità della normativa.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 6, commi 13, 15 e 16
La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile; sono esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge; gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale; dal 1° gennaio 2001 devono essere rappresentati in bilancio.
La norma costituisce il riferimento primario per la detassazione. L'approccio incrementale è stato interpretato come differenza tra il costo dell'impianto ambientale e quello di un impianto tradizionale di pari capacità. La norma non impone espressamente l'iscrizione dell'investimento incrementale in una specifica voce di bilancio né l'indicazione di tutti i criteri ulteriori richiesti dall'Ufficio.
Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008, art. 23
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti rispetto ai costi connessi a una centrale elettrica tradizionale o a un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.
Il sovraccosto deve essere determinato mediante il confronto con un impianto tradizionale equivalente. Nel calcolo non devono essere automaticamente considerati, in diminuzione, i vantaggi e i costi operativi secondo la metodologia applicata dall'Ufficio.
Art. 288, paragrafo 2, TFUE
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il regolamento europeo è direttamente applicabile e può integrare, ove necessario, la disciplina nazionale in materia di aiuti ambientali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
In tema di tributi non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui tale obbligo sia specificamente sancito.
Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, salvo una specifica previsione normativa.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016
L'agevolazione tributaria può essere fruita anche in presenza di altre misure di favore, inclusi gli incentivi del cosiddetto Conto energia.
In assenza di un espresso divieto di cumulo nella legge n. 388/2000, la Tremonti ambiente può coesistere con le tariffe incentivanti del Conto energia, nei limiti temporali e normativi applicabili.
D.M. 6 agosto 2010 e D.M. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012
La decisione distingue tra i diversi Conti energia: per le tariffe del I e II Conto energia era ammesso il cumulo con la Tremonti ambiente, mentre per il III, IV e V Conto energia la detassazione non risultava cumulabile.
Massime di principio
- Per applicare la Tremonti ambiente occorre determinare il sovraccosto ambientale confrontando il costo dell'impianto agevolato con quello di un impianto tradizionale equivalente, non considerando necessariamente l'intero costo dell'impianto ambientale.
- Gli investimenti realizzati per adempiere a obblighi di legge sono esclusi dall'agevolazione; è quindi essenziale dimostrare che l'investimento abbia carattere volontario e ambientale.
- Gli ulteriori criteri di calcolo o obblighi contabili non espressamente previsti dalla legge non possono essere imposti automaticamente dall'Amministrazione mediante prassi o risoluzioni, se manca una base normativa adeguata.
- La cumulabilità tra detassazione e incentivi energetici dipende dalla disciplina vigente al momento dell'investimento e dal Conto energia applicabile. Per investimenti analoghi occorre quindi verificare attentamente la normativa ratione temporis.
- L'assenza di contraddittorio preventivo non determina di per sé l'invalidità dell'accertamento in materia di tributi non armonizzati, salvo che una specifica norma imponga tale adempimento.
- Una corretta documentazione contabile e tecnica del costo dell'impianto ambientale, del costo dell'alternativa tradizionale e dei relativi flussi economici è fondamentale per sostenere la deducibilità o detassazione in caso di controllo.
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