Cassazione Civile, Ordinanza n. 09653/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società proprietaria di alcuni fabbricati, di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 emesso dalla società concessionaria della riscossione per conto del Comune. In primo grado la CTP aveva riconosciuto solo parzialmente il beneficio della riduzione del 50% per alcuni immobili ritenuti in parte inutilizzati o inagibili; in appello, però, la CTR aveva integralmente confermato l'atto impositivo, escludendo la sussistenza dei presupposti per il regime agevolato previsto per i fabbricati inagibili e di fatto inutilizzati. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme IMU e delle disposizioni richiamate per avere la CTR negato l'inagibilità parziale dei fabbricati valorizzando la mancata denuncia al Comune e il parziale uso degli immobili; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il capannone del complesso "ex Cosmetal" era privo di copertura dal 2012, che una porzione dell'"ex Fornace" era in dissesto statico irreversibile e che tali circostanze erano già note all'ente impositore; 3) violazione delle norme sulle sanzioni amministrative tributarie per non avere escluso le sanzioni in mancanza dell'elemento soggettivo, invocando la buona fede.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la decisione di merito non si fonda solo sulla mancanza di formale dichiarazione di inagibilità, ma soprattutto sull'accertamento in fatto dell'insussistenza dei presupposti del beneficio: la CTR ha ritenuto non provata l'inagibilità, ha valorizzato il fatto che una porzione degli immobili era comunque utilizzata, ha giudicato non decisiva la perizia di parte e ha escluso che la mera inutilizzabilità basti a ottenere la riduzione IMU. Il secondo motivo è respinto perché, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mira a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in cassazione; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e specificamente indicato, non la rivalutazione del materiale istruttorio. Il terzo motivo è infondato perché, in materia di sanzioni tributarie, la colpa si presume e spetta al contribuente dimostrare di aver agito senza colpa; nel caso concreto non sono state dedotte specifiche ragioni di obiettiva incertezza normativa o elementi idonei a integrare una vera buona fede inevitabile. La società ricorrente è inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011
riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Per ottenere il beneficio fiscale non basta una generica inutilizzabilità: occorre la specifica condizione di inagibilità/inabitabilità e di fatto non uso, da accertarsi o dichiararsi secondo le modalità previste dalla norma.
art. 3, comma 2, D.M. n. 28/1998
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina applicabile ai fabbricati, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'accoglimento.
art. 30, comma 1, lett. g) e h), d.l. n. 69/2013
Il richiamo alla possibilità di agibilità/abitabilità parziale non vale, da solo, a sovvertire l'accertamento di fatto sulla mancanza dei presupposti dell'agevolazione IMU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione di legge, ma non per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove o la contestazione del merito.
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
Non può essere richiesta al contribuente la prova di fatti documentalmente noti all'ente impositore; tuttavia, nel caso concreto ciò non ha superato l'accertamento di insussistenza del presupposto agevolativo.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
I rapporti tra fisco e contribuente devono essere improntati a collaborazione e buona fede; la Corte richiama il principio ma non lo ritiene sufficiente a escludere l'imposizione nel caso concreto.
In materia di sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico dell'autore, salvo prova contraria.
Il principio generale richiamato è quello della sufficienza della coscienza e volontà dell'illecito amministrativo, senza necessità di provare un dolo specifico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per fruire della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili non è sufficiente dimostrare una mera inutilizzabilità parziale: il contribuente deve provare la concreta sussistenza della specifica condizione di inagibilità/inabitabilità prevista dalla legge, con riferimento all'annualità d'imposta contestata.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; la valutazione delle prove e la ricostruzione della situazione materiale degli immobili restano, di regola, insindacabili in cassazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insoddisfazione per la valutazione delle prove o la richiesta di una nuova lettura della documentazione prodotta.
- In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità amministrativa presuppone coscienza e volontà della condotta; la buona fede esclude la sanzione solo se l'errore è inevitabile e il contribuente dimostra l'assenza di colpa.
- Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed ente impositore non elimina, di per sé, l'onere del contribuente di allegare e dimostrare i presupposti oggettivi dell'agevolazione fiscale invocata.
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