Cassazione Civile, Ordinanza n. 29329/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di una struttura alberghiera ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore dell'immobile, classificato in categoria D/2, e la relativa rendita catastale, adottando un nuovo atto in autotutela con efficacia ex tunc dopo un precedente avviso e in rettifica di una DOCFA. Il ricorso introduttivo era stato respinto, così come l'appello. In cassazione la società ha dedotto, con i primi due motivi, la nullità della sentenza di appello per motivazione solo apparente e per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR si era limitata a recepire la sentenza di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame, incluso quello sul difetto di motivazione dell'avviso. Con ulteriori motivi, poi dichiarati assorbiti, ha contestato la motivazione dell'atto impositivo ai sensi dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo, l'utilizzo di criteri estimativi che avrebbero valorizzato indebitamente servizi dell'albergo non rilevanti ai fini catastali e la mancata prova, da parte dell'Ufficio, della congruità dei valori unitari al metro quadro impiegati.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione apparente: il giudice di appello aveva aderito in modo acritico alla decisione di primo grado senza esaminare le specifiche censure formulate dalla contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e violazione delle regole sulla motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione solo apparente integra nullità della sentenza quando non esprime un autonomo processo decisionale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere l'esposizione chiara delle ragioni di fatto e di diritto; la mera adesione alla sentenza di primo grado è insufficiente se mancano le risposte ai motivi di appello.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per affermare che la decisione di appello deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della conferma.
È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione per relationem è ammissibile solo quando l'appellante riproponga questioni già esaminate senza formulare censure specifiche.
Richiamato nel motivo assorbito per censurare la motivazione dell'avviso di accertamento catastale.
Invocato per sostenere l'insufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo impositivo.
artt. 8, 28, comma 2, e 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamati nel motivo assorbito per contestare l'uso, ai fini catastali, della completezza dei servizi offerti dall'albergo e di elementi non pertinenti al costo di costruzione.
Richiamato per sostenere che l'Ufficio non aveva provato la congruità dei valori unitari al metro quadro utilizzati per la stima.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, e in modo particolarmente rigoroso nel processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza esaminare le specifiche censure proposte dall'appellante.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza di secondo grado rende percepibili, anche sinteticamente, le ragioni della conferma o l'identità delle questioni già decise in primo grado; in difetto di tale confronto la decisione è cassabile.
- Se l'appello contiene critiche specifiche alla decisione impugnata, il giudice di secondo grado deve fornire una risposta effettiva a tali doglianze, non essendo sufficiente il mero richiamo alla pronuncia di primo grado.
- In tema di accertamento catastale, la contestazione dei criteri estimativi e dei valori unitari utilizzati dall'Ufficio impone un vaglio motivazionale e istruttorio effettivo, specie quando l'immobile presenti caratteristiche eccezionali o non comparabili in modo immediato.
- L'onere di dimostrare la correttezza dei parametri posti a base della stima resta a carico dell'amministrazione quando il contribuente contesti specificamente la congruità dei valori applicati.
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