Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, per un annualità d'imposta, con recupero a tassazione di costi di pubblicità ritenuti relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse da un fornitore ritenuto privo di struttura, contabilità e capacità operativa; in parallelo furono emessi avvisi nei confronti dei soci per il maggior reddito di partecipazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a riprodurre l'avviso di accertamento senza esaminare le difese e le prove dei contribuenti, senza chiarire se l'inesistenza fosse oggettiva o soggettiva e senza considerare che alcune fatture sarebbero state contabilizzate anche da un ente pubblico; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 132 e 118 c.p.c. e 112 c.p.c. in tema di presunzioni e consapevolezza della frode, deducendo che gli elementi richiamati non consentivano di inferire in modo preciso la restituzione delle somme dal fornitore alla società né la partecipazione consapevole dei contribuenti a un'eventuale frode. Nel corso del giudizio di cassazione i contribuenti hanno inoltre depositato un'istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 186, L. 197/2022, chiedendo l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, allegando le domande di definizione e la prova del pagamento delle prime rate.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata depositata dai ricorrenti e del fatto che, ai sensi dell'art. 1, commi 186, 192 e 197, L. 197/2022, la controversia risultava astrattamente definibile e il processo poteva essere sospeso su richiesta del contribuente. Il testo disponibile si interrompe però prima della parte decisoria finale e non consente di ricostruire con certezza se la Corte abbia dichiarato l'estinzione del giudizio, disposto la sospensione o adottato altra statuizione conclusiva. Non è quindi determinabile dal testo il provvedimento finale e la sorte dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
richiamato come base del recupero a tassazione dei costi ritenuti non deducibili perché afferenti a operazioni inesistenti
art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973
richiamato come fondamento della richiesta di acquisizione di dati bancari da intermediari finanziari
norma processuale evocata nei motivi di ricorso per cassazione
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in tema di requisiti della motivazione
invocato per lamentare omessa pronuncia e ambiguità nella qualificazione della pretesa tributaria
richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base della presunzione di frode
art. 1, comma 186, L. 197/2022
richiamato quale base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, comma 192, L. 197/2022
richiamato per individuare le controversie definibili alla data della domanda
art. 1, comma 197, L. 197/2022
richiamato in tema di sospensione del processo su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando si risolve in una mera riproduzione delle ragioni dell'atto impositivo senza dar conto, sia pure sinteticamente, delle difese decisive del contribuente e delle ragioni del loro superamento.
- Quando l'accertamento si fonda su operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il giudice deve chiarire la qualificazione della pretesa e verificare la tenuta logica e probatoria degli indizi posti a base della ricostruzione fiscale.
- La presunzione semplice deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti: non è sufficiente una inferenza meramente ipotetica o non univoca circa fatti ulteriori come la restituzione di somme o la consapevolezza della frode.
- La pendenza di una controversia tributaria può essere definita con gli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge speciale, ma il processo non si estingue automaticamente per la sola presentazione dell'istanza: occorre verificare i presupposti legali e gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile.
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