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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte deducendo, in via principale, la nullità dell’intero giudizio. Il ricorso introduttivo era stato notificato il 30 gennaio 2006, dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 31 dicembre 2005 e, quindi, si era già estinta. La società non aveva più capacità processuale né poteva validamente conferire la procura al difensore. In via subordinata, l’Agenzia contestava anche la correttezza del trattamento fiscale e contabile adottato dal consorzio, ritenendo che costi e utili fossero trasferiti alle consorziate mediante compensazioni non dichiarate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il ricorso originario fosse stato proposto da una società già estinta e quindi priva della capacità di stare in giudizio. L’inammissibilità era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non poteva essere sanata dalla successiva costituzione dei soci, che non si erano costituiti nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, considerato che l’azione era stata iniziata prima dei successivi chiarimenti delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    A seguito della cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue e perde la capacità di stare in giudizio.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale; la società non può più agire né essere convenuta in giudizio.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha cassato la sentenza senza rinvio poiché la causa non poteva essere proposta da una società già estinta.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità del procedimento derivante dalla partecipazione al giudizio di un soggetto privo di capacità processuale.

  • Artt. 75 e 83 c.p.c.

    Le norme sono state richiamate in relazione alla capacità processuale e alla validità della procura conferita al difensore da una società già estinta.

  • Artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Sono state richiamate con riferimento alla capacità e alla rappresentanza delle parti nel processo tributario.

  • Sezioni Unite, sentenze n. 4060/2010, n. 4061/2010, n. 4062/2010 e n. 6070/2013

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’estinzione dell’ente, con effetti anche sui rapporti processuali: la società non può iniziare o proseguire validamente un giudizio.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 15295/2014

    Pur riconoscendo in generale l’ultrattività del mandato processuale in alcune ipotesi, ha confermato la particolare rilevanza dell’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese.

  • Artt. 2602 e 1241 c.c.

    Richiamati nel motivo subordinato relativo alla struttura consortile e alla compensazione tra crediti e debiti, ma non esaminati perché assorbiti dall’accoglimento del motivo processuale.

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall’Agenzia in relazione al possibile abuso del diritto mediante il trasferimento occulto di costi e utili, ma non esaminato dalla Corte.

  • Art. 92 del D.P.R. n. 917 del 1986 e art. 4, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati per contestare la metodologia contabile e fiscale del consorzio, ma rimasti assorbiti dalla decisione sull’inammissibilità del ricorso originario.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e, dopo la cancellazione, non può validamente iniziare un nuovo giudizio né conferire una procura processuale.
  • Se il ricorso è proposto da una società già estinta, il giudizio è inammissibile perché manca un soggetto dotato di capacità processuale; tale vizio può essere rilevato d’ufficio anche in cassazione.
  • La successiva costituzione dei soci o dei successori non sana automaticamente un giudizio iniziato dalla società dopo la sua estinzione, soprattutto se essi non si erano costituiti nel primo grado.
  • Quando la Corte rileva che la causa non poteva essere proposta, deve cassare la sentenza senza rinvio, senza esaminare le questioni sostanziali o fiscali rimaste assorbite.
  • Prima di promuovere o proseguire un contenzioso occorre verificare l’esistenza giuridica della società e la sua iscrizione nel registro delle imprese, nonché individuare correttamente i successori o i soggetti legittimati.

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