Cassazione Civile, Ordinanza n. 37889/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, emessi a seguito di PVC per il recupero dell'IVA detratta su fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti: gli emittenti sarebbero stati soggetti privi di organizzazione o meri interposti, con conseguenti sanzioni. La società contribuente ha impugnato gli atti; la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso, mentre la CTR ha respinto nel merito l'appello, ritenendo provata l'inesistenza soggettiva delle operazioni e non dimostrata l'estraneità alla frode. Successivamente la medesima società ha ottenuto in revocazione il riforma della sentenza CTR, sostenendo l'omesso esame di un giudicato esterno formatosi su annualità precedenti. Nel ricorso per cassazione avverso la decisione di merito la società deduceva: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto/motivazione apparente, per mancato esame di precedenti decisioni passate in giudicato; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare la propria diligenza e non una generica estraneità soggettiva alla frode. Nell'altro ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione degli artt. 395 c.p.c. e 64 d.lgs. 546/1992, poiché la revocazione aveva valorizzato giudicati esterni relativi a periodi d'imposta diversi, in contrasto con il principio di autonomia dei periodi d'imposta e con i limiti del giudicato in materia IVA. La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto quello dell'Agenzia, cassando senza rinvio la sentenza resa in revocazione, e ha rigettato il ricorso della società contribuente, confermando che l'Ufficio aveva provato indizi gravi delle anomalie e che il contribuente non aveva dimostrato di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa in revocazione, cassandola senza rinvio, perché in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti il giudicato esterno relativo a periodi d'imposta diversi non può essere automaticamente invocato, specie se non è dimostrata la coincidenza delle condizioni fattuali rilevanti per il giudizio di buona fede. Ha inoltre rigettato il ricorso della società contribuente avverso la sentenza di merito, ritenendo infondati entrambi i motivi: il primo perché il richiamo al giudicato esterno non era utile; il secondo perché la prova contraria della buona fede non può ridursi al solo transito delle merci o alla conformità dei prezzi di mercato, dovendo invece risultare l'adozione di tutte le cautele esigibili dall'operatore professionale. Le spese sono state compensate in senso sfavorevole alle rispettive parti secondo soccombenza nei due giudizi, con altresì declaratoria del raddoppio del contributo unificato per il ricorso della società.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
è richiamato come norma sul sindacato di legittimità per nullità della sentenza, motivazione apparente e violazione di legge
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la detrazione IVA è esclusa se l'operazione soggettivamente inesistente era conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza; grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza massima
è richiamato in relazione alla revocazione, ma non consente di fondare la rimozione della sentenza su un giudicato esterno non decisivo nei limiti dell'autonomia dei periodi d'imposta
art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sulla revocazione nel processo tributario, applicata nei limiti propri della pretesa revocatoria
consente, in via analogica, la riunione dei ricorsi per cassazione contro decisione di merito e contro decisione resa sulla revocazione ad essa relativa
l'autorità del giudicato non può operare in modo da impedire l'applicazione del diritto dell'Unione in materia IVA
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
è dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare con elementi oggettivi che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode.
- Una volta assolto tale onere dall'Ufficio, il contribuente deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto in concreto; non basta allegare il semplice pagamento delle fatture, il transito della merce o la regolarità formale dei prezzi.
- Il giudizio sulla buona fede del contribuente è un giudizio oggettivo e contestualizzato: va calibrato sulle circostanze specifiche dell'operazione e sullo standard di diligenza professionale richiesto nel caso concreto.
- Il giudicato esterno in materia tributaria ha efficacia limitata, per le imposte periodiche, ai fatti aventi efficacia permanente o pluriennale; in ambito IVA tale efficacia è ulteriormente compressa se l'applicazione del giudicato ostacola il diritto dell'Unione, specie in tema di contrasto all'abuso o alla frode.
- Nei giudizi aventi ad oggetto periodi d'imposta diversi, il giudicato formatosi su annualità precedenti non è automaticamente invocabile, neppure se riguardi rapporti con gli stessi fornitori, quando non sia dimostrata la sovrapponibilità delle condizioni di fatto rilevanti per il giudizio di buona fede.
- Nel processo tributario, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito e quello avverso la sentenza che decide la revocazione di quella stessa sentenza possono essere riuniti se pendono contemporaneamente in sede di legittimità.
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