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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02799/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo relativi a diverse cartelle esattoriali recanti sanzioni amministrative. Il contribuente lamentava la mancata notifica delle cartelle e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione dei crediti. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo provata la regolare notifica; il Tribunale, in riforma parziale, aveva annullato alcune cartelle per difetto di prova della notifica, ritenendo non sufficienti avvisi di ricevimento non riferibili alle cartelle o meri prospetti riepilogativi postali. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe ignorato documenti prodotti sin dal primo grado (avvisi di ricevimento e ricevute di consegna/accettazione) idonei a provare la rituale notifica delle cartelle anche via posta e PEC. Nel frattempo il contribuente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio richiamando l'adesione alla rottamazione-quater, ma senza documentare il pagamento della prima rata; la Corte ha quindi verificato d'ufficio l'ammissibilità originaria dell'opposizione alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, rilevando che l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammessa solo in presenza di uno specifico pregiudizio tipizzato dalla norma, non allegato nel caso concreto. La Corte ha dunque dichiarato che l'opposizione era originariamente inammissibile per difetto di interesse ad agire, non sanato successivamente, e ha cassato senza rinvio le decisioni di merito, compensando integralmente le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile l'originaria opposizione all'estratto di ruolo per difetto di interesse ad agire, poiché il contribuente non aveva allegato né dimostrato uno dei pregiudizi specifici richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 per la diretta impugnazione della cartella/ruolo non notificati o invalidamente notificati. Ha inoltre escluso che la sola eccezione di prescrizione di crediti successiva alla cartella potesse fondare l'interesse a un'azione di accertamento negativo in assenza di iniziative esecutive o di un concreto stato di incertezza. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c./cod. civ. (come richiamato nel testo), con integrale compensazione delle spese per la sopravvenienza normativa e l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. La rinuncia agli atti del giudizio non ha prodotto estinzione, perché proveniente dalla parte resistente e non dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia agli atti del giudizio

    la rinuncia proveniente dalla parte resistente non determina l'estinzione del giudizio di legittimità, poiché l'effetto estintivo si ricollega alla rinuncia della parte che ha proposto il ricorso.

  • art. 1, comma 231, L. n. 197 del 2022

    la definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti affidati all'agente della riscossione versando capitale e spese, ma non basta la sola adesione: occorre il versamento dovuto secondo i termini previsti.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; la sospensione opera solo nelle more del pagamento e con prova della dichiarazione di adesione.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    ha introdotto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e i limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio

    la norma seleziona tassativamente gli interessi che giustificano la tutela immediata; il debitore deve allegare e provare lo specifico pregiudizio tipizzato per rendere ammissibile l'impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare il pregiudizio tipizzato dalla norma.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato quale ipotesi di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame di un fatto decisivo è stato prospettato dall'agente della riscossione, ma non ha superato il rilievo d'ufficio sull'inammissibilità originaria dell'azione.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito in cassazione della documentazione utile a dimostrare il permanere dell'interesse ad agire.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita per difetto originario di una condizione dell'azione.

  • art. 382, terzo comma, cod. civ.

    nel testo è richiamato per la cassazione senza rinvio, ma il riferimento normativo corretto è quello processuale; la Corte lo usa per eliminare le sentenze di merito in presenza di difetto originario di interesse.

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata, è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge; in difetto, manca l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione dinamica, che deve sussistere fino alla decisione e può essere valutata anche alla luce di ius superveniens; se la norma sopravvenuta restringe l'area della tutela immediata, il giudice deve rilevarne d'ufficio gli effetti sui processi pendenti.
  • La mera deduzione della prescrizione maturata dopo la cartella non basta a fondare un'azione di accertamento negativo quando non sia in corso o minacciata alcuna esecuzione e manchi una situazione di obiettiva incertezza attuale.
  • La rinuncia agli atti del giudizio estingue il processo di legittimità solo se proviene dalla parte che ha proposto il ricorso; la rinuncia della parte resistente non produce tale effetto.
  • La definizione agevolata dei carichi pendenti estingue il giudizio solo se risulta perfezionata con il pagamento dovuto e con la relativa prova documentale depositata nel processo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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