Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07308/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’approvazione, da parte del Comune, di un progetto di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda dell’area ex Snia Viscosa di Pavia, area contaminata da una pregressa attività industriale. Il provvedimento poneva gli oneri dell’intervento a carico dei proprietari interessati, senza accogliere la richiesta di frazionare l’intervento e i costi pro quota in base alle singole quote di proprietà. La società ricorrente, che era intervenuta in appello a sostegno dell’altra proprietaria soccombente, ha proposto ricorso per cassazione denunciando un eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe imposto al proprietario incolpevole obblighi economici e solidaristici per la messa in sicurezza dell’intera area in assenza di una norma di legge che prevedesse tale sacrificio, con possibile esborso superiore al valore del terreno. Ha quindi censurato la qualificazione dell’intervento come obbligazione indivisibile e ha riproposto gli argomenti già svolti in appello circa la necessità di una disciplina legislativa espressa e il contrasto con i principi di legalità, proprietà e libertà d’impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la società ricorrente, avendo svolto nel giudizio amministrativo solo un intervento ad adiuvandum e non essendo stata la parte che aveva proposto l’appello poi respinto, difettasse di autonoma legittimazione ad impugnare in cassazione. Ha inoltre osservato che, anche prescindendo da tale profilo, la censura dedotta non integrava un eccesso di potere giurisdizionale, ma attaccava l’interpretazione delle norme del codice dell’ambiente e della disciplina sulle obbligazioni indivisibili: si trattava dunque, al più, di un error in iudicando, non sindacabile con ricorso ex art. 111 Cost. In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il controllo della Cassazione sui provvedimenti del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non è ammesso sindacare errori di interpretazione o applicazione della legge sostanziale o processuale.

  • art. 103 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’eccesso di potere giurisdizionale, ma ritenuto non pertinente rispetto alle censure formulate.

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 111 Cost. per denunciare lo sconfinamento della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    norma processuale evocata come fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale, ma non idonea a superare il limite tra giurisdizione e giudizio sul merito.

  • art. 28 c.p.a.

    l’intervento nel processo amministrativo è consentito a chi abbia interesse e accetti lo stato e il grado del giudizio, con posizione accessoria e dipendente.

  • art. 102 c.p.a.

    preclude all’interveniente l’impugnazione, salvo il caso di titolarità di una posizione giuridica autonoma.

  • art. 240 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato dal giudice amministrativo per ricostruire gli obblighi di intervento in materia ambientale e la distinzione tra misure di prevenzione/messa in sicurezza e bonifica.

  • art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006

    l’obbligo di bonifica non viene meno per il solo decorso del tempo se permane il pericolo di aggravamento della contaminazione.

  • art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006

    la messa in sicurezza del sito inquinato non ha natura sanzionatoria, ma preventiva e precauzionale, e può gravare sul proprietario o detentore a prescindere da dolo o colpa.

  • art. 1316 c.c.

    utilizzato per affermare che l’obbligazione avente ad oggetto un facere unitario, non frazionabile nella sua attuazione, va ricondotta alla disciplina delle obbligazioni indivisibili e, in quanto tale, alle regole della solidarietà.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicata per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di ciascun controricorrente, per la condotta processuale ritenuta contraria a correttezza processuale.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicata con condanna in favore della Cassa delle ammende, ritenendo ricorrenti i presupposti sanzionatori della norma.

  • art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’interventore adesivo nel giudizio amministrativo, se non è titolare di una posizione processuale autonoma e se la parte adiuvata non propone impugnazione, non ha autonoma legittimazione a ricorrere per cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato.
  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale è ammissibile solo quando si denunci uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non è invece consentito censurare l’erronea interpretazione o applicazione delle norme di diritto, che integra al più un error in iudicando.
  • In materia ambientale, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza hanno natura precauzionale e non sanzionatoria; la loro imposizione può prescindere dall’accertamento di dolo o colpa del proprietario o detentore del sito, nei limiti tracciati dalla disciplina di settore.
  • Quando l’intervento tecnico imposto per la messa in sicurezza di un sito inquinato richiede un’azione unitaria e non frazionabile per la sua efficacia, la relativa prestazione può essere qualificata come obbligazione indivisibile, con conseguente applicazione della disciplina della solidarietà quanto all’adempimento.
  • Se la censura investe soltanto una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, senza aggredire anche le altre statuizioni autonome e sufficienti a sorreggerla, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità o di fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.