Cassazione Civile, Ordinanza n. 36164/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2006, IRPEF, IRAP e IVA contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, limitandosi ad affermare, in modo assai sintetico, che la contribuente aveva provato con la documentazione esibita la legittimità dell'operazione e che l'Ufficio si era limitato a riferire l'inadeguatezza della ditta emittente a eseguire la prestazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, denunciando la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; con il secondo, in subordine, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., in tema di presupposti dell'accertamento e riparto dell'onere probatorio. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ravvisando una motivazione solo apparente della sentenza d'appello, poiché la CTR non aveva affrontato le questioni prospettate dall'Ufficio né aveva illustrato le ragioni del rigetto dei motivi di gravame, limitandosi ad una adesione apodittica alla decisione di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua carenza integra nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è elemento essenziale; una motivazione solo apparente equivale a nullità della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è denunciabile come error in procedendo in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente aveva prospettato anche violazioni di legge sostanziale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Norma richiamata in relazione ai presupposti dell'accertamento tributario fondato su fatture per operazioni inesistenti.
Norma richiamata in relazione al recupero IVA in sede di accertamento.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente.
Richiamato con riguardo alle presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria.
È richiamata la procedura camerale non partecipata sulla proposta del relatore.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riformulazione del vizio di motivazione in cassazione.
La sua violazione è evocata, in combinato con le norme sul processo tributario, per censurare la motivazione per relationem priva di reale esame delle critiche di appello.
Massime di principio
- In materia di processo tributario, la sentenza d'appello è nulla quando si limiti ad un'adesione generica o apodittica alla decisione di primo grado senza dare conto delle specifiche critiche mosse con l'appello e delle ragioni del loro rigetto.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per formare il proprio convincimento.
- Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se il giudice d'appello dimostri di avere esaminato i motivi di gravame e di averli ritenuti infondati sulla base di una valutazione specifica delle allegazioni e delle prove; in difetto, la sentenza è nulla.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo al vizio di motivazione o alla nullità della sentenza, è accolto, resta assorbito l'esame dei motivi subordinati di merito o di violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →