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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31795/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente medico operante in ambito anestesiologico e chirurgico. Al professionista venivano contestate uscite anticipate rispetto all'orario imposto dal superiore gerarchico, nella qualità di dirigente di struttura complessa, che gli aveva richiesto di essere presente in una determinata fascia mattutina quale coordinatore delle sale operatorie/referente del blocco operatorio. Il ricorrente sosteneva che la rigidità oraria fosse illegittima e vessatoria, perché incompatibile con un'organizzazione fondata su flessibilità e con i suoi ulteriori incarichi aziendali; aggiungeva che la timbratura continuativa durante lo spostamento tra diverse sedi era legittima e che altri medici avevano goduto di maggior flessibilità, con anticipi e uscite, senza sanzioni. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato irregolarità analoghe di altri medici, il suo credito orario e le sostituzioni concordate in caso di uscite anticipate. Con il terzo motivo deduceva violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che il giudice non potesse rivalutare la proporzionalità della sanzione disciplinare in assenza di specifica domanda della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel settore della dirigenza medica e in particolare nell'area operatoria/anestesiologica, sono legittime prescrizioni organizzative che impongano un orario rigido per assicurare la presenza del referente nelle ore mattutine, trattandosi di una scelta microrganizzativa non illegittima in sé. Ha inoltre osservato che le doglianze relative al trattamento riservato ad altri medici non erano decisive rispetto all'accertamento delle specifiche violazioni contestate al ricorrente, e che la questione della timbratura tra sedi non era dirimente. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che, nel pubblico impiego privatizzato, in caso di annullamento della sanzione per difetto di proporzionalità il giudice può e deve rideterminare la sanzione anche d'ufficio, tenendo conto della gravità dell'illecito e dell'interesse pubblico leso. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione; nel caso concreto le censure di nullità e omesso esame sono ritenute infondate

  • art. 1460 c.c.

    è evocato per affermare che, a fronte di un'eventuale illegittimità delle determinazioni organizzative sull'orario, potrebbe in astratto opporsi l'eccezione di inadempimento, da valutarsi secondo buona fede e proporzione

  • art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992

    riconosce al direttore di struttura complessa poteri di indirizzo, direzione e organizzazione, estesi anche verso le strutture semplici coordinate

  • art. 6, comma 3, lett. a), CCNL 6.5.2010

    è richiamato come conferma dell'assetto organizzativo e dei poteri del dirigente apicale

  • art. 22, comma 13, d.lgs. n. 75 del 2017

    in materia disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, le nuove disposizioni si applicano agli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore; se l'addebito riguarda condotte in parte prima e in parte dopo, si applica la disciplina sopravvenuta quando i fatti sono perseguiti in un unico procedimento

  • art. 21 d.lgs. n. 75 del 2017

    viene indicato come norma che introduce il testo riformato dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001

  • art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    il giudice, se annulla la sanzione per difetto di proporzionalità, ha il potere/dovere di rimodularla anche senza sollecitazione dell'amministrazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata; la censura viene respinta perché il giudice può rideterminare la sanzione nei limiti consentiti dalla legge

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 36 e 112 c.p.c.; la doglianza è rigettata

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; non emerge un'autonoma applicazione nel ragionamento decisorio

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, le determinazioni organizzative interne sull'orario di lavoro possono avere natura microrganizzativa e, se non illegittime, sono vincolanti per il dipendente; in settori che richiedono coordinamento operativo e presenza contestuale di più professionalità, è legittima anche l'imposizione di orari rigidi.
  • L'orario contrattuale dei dirigenti medici va inteso come orario minimo e non come limite massimo: la prestazione può eccedere tale soglia senza che ciò comporti automaticamente diritto a lavoro straordinario.
  • L'eventuale diversa tolleranza o trattamento riservato ad altri dipendenti non è di per sé decisiva quando il giudizio riguarda l'accertamento dell'inadempimento del singolo destinatario della sanzione; la decisività ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede un'incidenza concreta sull'esito della controversia.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, se il giudice annulla una sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, può rideterminarla d'ufficio in base alla gravità dell'illecito e all'interesse pubblico leso, senza necessità di una specifica domanda dell'amministrazione.
  • Le deduzioni relative a fatti di altra causa o a un giudicato non adeguatamente documentato non possono fondare, di per sé, la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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