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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21118/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, nel 2009, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2005, per omesso versamento dell'imposta. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, nullità della notifica perché eseguita a indirizzo diverso dal domicilio fiscale, mancanza della relata, omesso invio della raccomandata informativa in caso di consegna al portiere, omesso avviso bonario e carenza di motivazione nonché illegittimità costituzionale degli aggi. Rigettato il ricorso in primo e secondo grado, egli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la C.T.R. avesse deciso su una questione di ammissibilità del ricorso di primo grado già coperta da giudicato interno, poiché la C.T.P. aveva in realtà rigettato la domanda nel merito e non per inammissibilità; inoltre ha contestato la violazione dell'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte ha dapprima respinto l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, ritenendo applicabile il termine annuale di impugnazione, in quanto il giudizio era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, con conseguente irrilevanza del termine semestrale introdotto dalla l. n. 69 del 2009. Nel merito, però, ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che la sentenza di primo grado aveva effettivamente rigettato il ricorso nel merito per la ritenuta regolarità della notifica della cartella, mentre i rilievi sull'inammissibilità costituivano un mero obiter dictum privo di effetti sul dispositivo. Ne è derivato che non vi era alcun giudicato interno sull'ammissibilità idoneo a paralizzare la motivazione della C.T.R. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente in favore della controricorrente e disponendo, altresì, la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del giudicato interno, una motivazione che contenga una prima ratio decidendi di rigetto nel merito non perde efficacia perché il giudice vi aggiunga anche argomentazioni sull'ammissibilità prive di incidenza sul dispositivo: tali passaggi restano meri obiter dicta.
  • Il principio elaborato in tema di impugnazione separata della statuizione pregiudiziale e delle argomentazioni sul merito ad abundantiam opera quando il giudice abbia definito la causa in rito; non si applica, invece, quando la decisione sia di rigetto nel merito e le considerazioni sul rito siano solo rafforzative.
  • Nel processo civile, la disciplina del termine lungo per impugnare segue la legge vigente al momento di instaurazione del giudizio di primo grado, non quella relativa a fasi o gradi successivi.
  • La sospensione feriale dei termini deve essere applicata secondo la disciplina temporale vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, senza estendere retroattivamente le modifiche normative successive a decisioni anteriori.
  • Per censurare utilmente la violazione del giudicato occorre confrontarsi con la ratio decisoria effettivamente posta a fondamento della precedente sentenza, non con rilievi incidentali che non abbiano avuto portata decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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