Cassazione Civile, Ordinanza n. 21118/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, nel 2009, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2005, per omesso versamento dell'imposta. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, nullità della notifica perché eseguita a indirizzo diverso dal domicilio fiscale, mancanza della relata, omesso invio della raccomandata informativa in caso di consegna al portiere, omesso avviso bonario e carenza di motivazione nonché illegittimità costituzionale degli aggi. Rigettato il ricorso in primo e secondo grado, egli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la C.T.R. avesse deciso su una questione di ammissibilità del ricorso di primo grado già coperta da giudicato interno, poiché la C.T.P. aveva in realtà rigettato la domanda nel merito e non per inammissibilità; inoltre ha contestato la violazione dell'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
La Corte ha dapprima respinto l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, ritenendo applicabile il termine annuale di impugnazione, in quanto il giudizio era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, con conseguente irrilevanza del termine semestrale introdotto dalla l. n. 69 del 2009. Nel merito, però, ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che la sentenza di primo grado aveva effettivamente rigettato il ricorso nel merito per la ritenuta regolarità della notifica della cartella, mentre i rilievi sull'inammissibilità costituivano un mero obiter dictum privo di effetti sul dispositivo. Ne è derivato che non vi era alcun giudicato interno sull'ammissibilità idoneo a paralizzare la motivazione della C.T.R. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente in favore della controricorrente e disponendo, altresì, la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato solo come base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento.
Invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte esclude la violazione perché la precedente decisione non conteneva una statuizione decisoria sull'inammissibilità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario.
Invocato per il giudicato sostanziale; la Corte ne esclude l'applicazione in concreto sul punto controverso.
La Corte afferma che, per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, continua ad applicarsi il termine annuale di impugnazione nella formulazione antecedente alla riforma del 2009.
art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009
È richiamato per affermare che la riduzione del termine di impugnazione a sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 1, primo comma, legge n. 742 del 1969
Richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali applicabile ratione temporis.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 conv. in legge n. 162 del 2014
La riduzione del periodo di sospensione feriale viene ritenuta applicabile solo alle impugnazioni di decisioni pubblicate o notificate dal 1° gennaio 2015.
Richiamato con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia delle Entrate mediante deposito di memoria ai soli fini dell'eventuale udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del giudicato interno, una motivazione che contenga una prima ratio decidendi di rigetto nel merito non perde efficacia perché il giudice vi aggiunga anche argomentazioni sull'ammissibilità prive di incidenza sul dispositivo: tali passaggi restano meri obiter dicta.
- Il principio elaborato in tema di impugnazione separata della statuizione pregiudiziale e delle argomentazioni sul merito ad abundantiam opera quando il giudice abbia definito la causa in rito; non si applica, invece, quando la decisione sia di rigetto nel merito e le considerazioni sul rito siano solo rafforzative.
- Nel processo civile, la disciplina del termine lungo per impugnare segue la legge vigente al momento di instaurazione del giudizio di primo grado, non quella relativa a fasi o gradi successivi.
- La sospensione feriale dei termini deve essere applicata secondo la disciplina temporale vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, senza estendere retroattivamente le modifiche normative successive a decisioni anteriori.
- Per censurare utilmente la violazione del giudicato occorre confrontarsi con la ratio decisoria effettivamente posta a fondamento della precedente sentenza, non con rilievi incidentali che non abbiano avuto portata decisoria.
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