Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IVA del periodo d’imposta 2016, sostenendo che il debito si fosse estinto per compensazione in forza di un contratto di accollo stipulato con altra società, la quale avrebbe assunto il debito utilizzando propri crediti verso l’Erario. La CTP aveva rigettato il ricorso e la corte tributaria di appello aveva confermato il rigetto, rilevando da un lato che non era stata provata la sussistenza del credito posto a base della compensazione e, dall’altro, che l’accollo non liberava comunque l’accollato verso il Fisco finché l’accollante non avesse effettivamente adempiuto. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 54-bis d.P.R. 633/1972, assumendo che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato/cartolare non potesse essere usata per sindacare la legittimità dell’accollo; (2) violazione dell’art. 8 l. 212/2000, sostenendo che tale norma consentirebbe l’accollo di debiti tributari altrui con effetti satisfattivi ed estintivi, anche alla luce della disciplina successiva. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato fondato su dati e incongruenze dichiarati dal contribuente, senza necessità di previo avviso di recupero. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura della ratio decidendi sulla irrilevanza della questione di validità dell’accollo, oltre che infondato nel merito perché l’accollo tributario non ha efficacia liberatoria verso l’Erario e non determina successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha confermato la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e ha ribadito che l’accordo di accollo tra contribuente e terzo non produce effetti liberatori verso il Fisco né trasferisce la posizione debitoria tributaria. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
La Corte lo richiama per affermare che il controllo automatizzato sui dati dichiarati può legittimare l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella senza previo avviso di recupero.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo automatizzato su dati e incongruenze dichiarati dal contribuente non implica valutazioni discrezionali e consente l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta.
art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte esclude che la disposizione possa essere letta nel senso di attribuire all’accollo tributario efficacia liberatoria esterna verso l’Erario.
art. 11, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato nel contesto dell’iscrizione a ruolo straordinario conseguente al mancato pagamento da parte dell’accollante mediante compensazione con crediti risultati inesistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l’iscrizione a ruolo e la cartella possono essere legittimamente emesse quando la pretesa deriva dal riscontro di dati dichiarati dal contribuente e delle incongruenze emergenti, senza necessità di un autonomo avviso di recupero, se non sono richieste valutazioni discrezionali.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un profilo non decisivo o non colpisce la motivazione effettiva, è inammissibile.
- L’accollo del debito tributario tra privati non ha efficacia liberatoria verso l’Erario né determina una successione nel lato passivo dell’obbligazione fiscale, mancando un’efficacia esterna dell’accordo nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
- La deduzione dell’estinzione del debito per compensazione in base a un accollo richiede comunque la prova dell’effettiva sussistenza del credito posto in compensazione; in difetto, la questione resta irrilevante ai fini della pretesa tributaria.
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