Cassazione Civile, Ordinanza n. 28504/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso del credito IVA per l’anno d’imposta 2007 presentata da una società contribuente tramite modello VR. L’Amministrazione finanziaria negava il rimborso sostenendo che l’IVA a credito derivasse da fatture relative all’acquisto in leasing di una serra e a opere di montaggio e installazione di un impianto elettrico e irriguo eseguite su un terreno non di proprietà della società. La contribuente impugnava il diniego e otteneva un accoglimento solo parziale in primo grado; l’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla CTR. In cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: primo, nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o comunque carente, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; secondo, violazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che il rimborso IVA spetti solo per beni ammortizzabili e che non possano considerarsi tali le opere realizzate su un fondo di terzi, ancorché strumentali all’attività d’impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione perché, pur essendo sintetica, la sentenza della CTR consentiva di individuare la ratio decidendi e superava la soglia del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha inoltre respinto il secondo motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’imprenditore o professionista ha diritto al rimborso dell’IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili non di sua proprietà, ma detenuti in base a un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità con l’attività svolta. Ne è seguito il rigetto del ricorso dell’Agenzia, con la contribuente rimasta intimata e nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta una motivazione sintetica ma intellegibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la motivazione, ma essa è sufficiente se consente di comprendere la decisione e il percorso logico-giuridico seguito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per far valere la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di diritto al rimborso IVA e nozione di beni ammortizzabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più il sindacato sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il "minimo costituzionale".
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
Il rimborso IVA compete per l’acquisto o importazione di beni ammortizzabili; la Corte, in linea con le Sezioni Unite, ne dà lettura non restrittiva quando i lavori riguardano immobili non di proprietà ma detenuti con diritto personale di godimento e strumentali all’attività.
È richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio sulla sussistenza dei presupposti del rimborso.
artt. 102 e 103 d.P.R. n. 917 del 1986
Sono richiamati per la definizione fiscale dei beni ammortizzabili, ma la Corte non accoglie la tesi secondo cui richiederebbero necessariamente la proprietà o un diritto reale in capo al contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; una motivazione breve ma comprensibile è sufficiente.
- Il vizio di motivazione non può essere più dedotto come mera insufficienza o contraddittorietà, ma solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma.
- Ai fini del rimborso IVA previsto per i beni ammortizzabili, non è निर्णisivo che il bene o le opere siano eseguiti su un immobile di proprietà del contribuente, se il bene è detenuto in base a un diritto personale di godimento e presenta un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale.
- L’interpretazione della disciplina del rimborso IVA deve essere conforme ai principi unionali di neutralità fiscale, proporzionalità ed effettività, evitando che l’imposta gravi definitivamente sul soggetto passivo come su un consumatore finale.
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