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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25626/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione conseguente a un procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. davanti al Tribunale, che aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio nonostante fosse stata dedotta la dichiarazione di esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Nel ricorso per cassazione è stato denunciato, con unico motivo, il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la dichiarazione di esonero era stata inserita nel ricorso introduttivo per ATP ed era stato allegato un atto notorio. La Corte ha esaminato anche il profilo di autosufficienza del ricorso, ritenendolo rispettato perché il contenuto della dichiarazione era stato riprodotto e gli atti rilevanti erano stati localizzati nel fascicolo. Tuttavia ha rilevato che la dichiarazione riportata nel ricorso introduttivo non risultava sottoscritta dalla parte e, quindi, era inidonea, poiché l'assunzione di responsabilità richiesta dalla norma è personale e non delegabile al difensore. Ha però dato rilievo a una diversa autodichiarazione, allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c., sottoscritta e datata, avente il contenuto richiesto dalla disciplina di esonero; da ciò ha tratto la conseguenza che il motivo era fondato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite del giudizio di merito e ponendo le spese di CTU a carico dell'INPS. Ha inoltre condannato l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    dichiarazione sostitutiva di certificazione; esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza

    La dichiarazione di esonero deve essere resa con il ricorso introduttivo di primo grado e conserva efficacia nei gradi successivi senza necessità di reiterazione; è sufficiente, ai fini formali, che il contenuto richiesto sia indicato nell'atto introduttivo o in un allegato ritualmente richiamato e sottoscritto personalmente dalla parte.

  • art. 445-bis c.p.c.

    procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio

    Il procedimento in cui è stata resa la dichiarazione di esonero era un ATP obbligatorio in materia previdenziale; la dichiarazione rileva già in tale fase se correttamente formulata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    È stato il parametro del motivo di ricorso, ritenuto correttamente invocato.

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    specificazione, allegazione e deposito degli atti rilevanti

    La Corte ha ritenuto rispettato il principio di autosufficienza perché il ricorso riproduceva il contenuto della dichiarazione e indicava con precisione gli atti rilevanti depositati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esonero dalle spese processuali nei procedimenti previdenziali, la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere resa dalla parte personalmente, perché la responsabilità richiesta è personale e non può essere validamente sostituita dal difensore.
  • La dichiarazione di esonero, se validamente formulata nel ricorso introduttivo di primo grado, spiega efficacia anche nei successivi gradi di giudizio senza necessità di rinnovazione, salvo che sopravvengano variazioni delle condizioni reddituali rilevanti.
  • È sufficiente, per la validità formale dell'esonero, che il contenuto richiesto dalla norma risulti dall'atto introduttivo o da un allegato espressamente richiamato e ritualmente prodotto, purché la sottoscrizione della parte sia presente.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura è specificamente scrutinabile quando il ricorso riproduce il contenuto dell'atto rilevante e ne indica la collocazione nel fascicolo, in modo da consentire alla Corte il controllo diretto sulla decisività della deduzione.
  • Quando la statuizione impugnata riguarda solo le spese e la Corte non deve compiere ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione e pronunciarsi direttamente nel merito sulla ripetibilità delle spese e sulla regolazione delle spese di lite del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInfortuni e malattie professionali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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