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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27715/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla socia di una società immobiliare in liquidazione una maggiore imposta, ritenendo tassabile come utile di partecipazione l’assegnazione di un immobile sociale ai sensi dell’art. 47 del TUIR. La contribuente sosteneva, da un lato, che le somme da lei versate per far fronte a un debito d’imposta della società dovessero essere qualificate come conferimento di capitale o versamento a fondo perduto, con conseguente incremento del costo della partecipazione e riduzione dell’utile tassabile ex art. 47, comma 7, TUIR; dall’altro, che nella determinazione del valore del bene assegnato si dovesse tener conto dell’inflazione, poiché l’immobile era lo stesso in origine conferito alla società dalla medesima socia. Con gli ulteriori motivi censurava la sentenza per omessa pronuncia e vizio di motivazione sulla domanda relativa al risarcimento del danno da sanzioni ritenute indebite, sostenendo che il giudice d’appello avesse applicato la disciplina sbagliata (artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997) e che la definizione agevolata delle sanzioni non precludesse l’azione risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la socia, quale assegnataria di beni sociali nella liquidazione, era giuridicamente obbligata a pagare le imposte dovute dalla società ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973; perciò quanto versato al fisco non poteva essere considerato conferimento né incrementare il costo della partecipazione ai fini dell’imposizione dell’utile da partecipazione. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il riferimento al valore normale del bene assegnato implica una stima al momento dell’assegnazione, mentre l’inflazione è irrilevante per il calcolo del differenziale tassabile; anche la relativa questione costituzionale è stata reputata manifestamente infondata. Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia e il vizio motivazionale, rilevando che il giudice di merito aveva comunque negato il risarcimento del danno da sanzioni e che la definizione agevolata ha natura sostanzialmente transattiva, chiudendo ogni questione sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, è stata confermata la soccombenza della ricorrente con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986

    per la liquidazione di società il socio è tassato sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il costo della partecipazione; il valore va stimato al momento dell’assegnazione e l’inflazione non incide sul differenziale imponibile.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    il socio assegnatario di beni sociali durante la liquidazione è responsabile per il pagamento delle imposte dovute dalla società; tale obbligazione deriva dalla qualità di socio assegnatario e non integra un conferimento di capitale.

  • art. 94, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 47 TUIR per sostenere l’incremento del costo della partecipazione, ma ritenuto non idoneo a fondare la tesi difensiva nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice d’appello aveva comunque deciso sulla domanda risarcitoria.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro del vizio motivazionale/processuale dedotto dalla ricorrente.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in combinazione con il vizio di omessa pronuncia e motivazione.

  • art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    la Corte afferma che, come per l’art. 16, la definizione agevolata delle sanzioni ha natura sostanzialmente transattiva e chiude le questioni sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    la definizione agevolata delle sanzioni, una volta perfezionata, preclude ulteriori contestazioni sul trattamento sanzionatorio e sul preteso danno da sanzioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale sull’irrilevanza dell’inflazione, ma la Corte la reputa manifestamente infondata.

  • art. 53 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale sulla capacità contributiva, rigettata come manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Nel regime fiscale delle assegnazioni ai soci in sede di liquidazione societaria, il socio assegnatario risponde delle imposte dovute dalla società e i pagamenti effettuati in tale qualità non possono essere qualificati come conferimenti o apporti di capitale idonei ad aumentare il costo fiscalmente rilevante della partecipazione.
  • Ai fini della tassazione dell’utile da partecipazione derivante dall’assegnazione di beni sociali, il confronto va effettuato tra il valore normale del bene al momento dell’assegnazione e il costo storico della partecipazione; la svalutazione monetaria dovuta all’inflazione non altera il criterio legale di determinazione del reddito imponibile.
  • La deduzione di omessa pronuncia è infondata se la sentenza di merito contiene una risposta, anche sintetica, sulla domanda proposta; non occorre una motivazione diversa o più ampia di quella che consenta di comprendere la ratio decidendi.
  • La definizione agevolata delle sanzioni tributarie ha natura sostanzialmente transattiva e, una volta perfezionata, esaurisce le questioni sul trattamento sanzionatorio, impedendo di rimetterle in discussione sotto forma di danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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