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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12285/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio nei confronti di una socia di una società di capitali a ristretta base proprietaria e del coniuge codichiarante, per l'anno d'imposta 1993. L'Ufficio, partendo da un accertamento societario che aveva rideterminato il reddito d'impresa e recuperato a tassazione utili extracontabili, ha imputato alla socia, in proporzione alla quota del 44%, un maggior reddito di capitale, assumendo la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci. I contribuenti hanno impugnato l'atto e la CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo superata la presunzione sulla base degli esiti di un procedimento penale conclusosi con assoluzione per insussistenza del fatto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 425 c.p.p. e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva attribuito efficacia vincolante alla sentenza penale senza autonomo apprezzamento delle prove; dall'altro la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, censurando l'affermazione secondo cui la prova contraria sarebbe stata fornita, invece di gravare sui contribuenti l'onere di dimostrare che gli utili extracontabili non erano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo improprio il richiamo all'art. 425 c.p.p. e non configurabile una violazione dell'art. 116 c.p.c., poiché la CTR non aveva attribuito valore di prova legale o giudicato alla sentenza penale, ma aveva compiuto una valutazione del materiale probatorio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nelle società a ristretta base proprietaria, l'accertamento di maggiori redditi societari comporta una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e che spetta a questi ultimi la prova contraria, da fornire dimostrando l'accantonamento o reinvestimento degli utili, oppure la completa estraneità alla gestione sociale. La CTR, secondo la Cassazione, aveva erroneamente ritenuto sufficiente il mero richiamo agli esiti dell'indagine penale, senza individuare specifici elementi idonei a dimostrare la mancata percezione dei dividendi occulti. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 425 c.p.p.

    La Corte ha rilevato che il richiamo era improprio, perché la norma disciplina la sentenza di non luogo a procedere e non risultava spiegato in che modo fosse stata violata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione è ammissibile solo se si allega l'uso come prova legale di elementi che non lo sono o la disapplicazione di prove legali; non è invece deducibile per contestare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento di maggiori redditi in capo al socio di società a ristretta base sociale può fondarsi sulla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili, superabile solo con prova contraria idonea e specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei due motivi di ricorso, entrambi denunciati come violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha disposto la cassazione con rinvio nei limiti della censura accolta.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il rinvio alla giurisdizione tributaria di secondo grado e per la regolazione del giudizio di legittimità nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 17, ultimo comma, della L. n. 114 del 1977

    Indicata come base della responsabilità in solido del coniuge codichiarante per il pagamento dell'imposta.

  • art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 429 del 1982, convertito in L. n. 516 del 1982

    Norma incriminatrice richiamata nel parallelo procedimento penale a carico della contribuente.

  • art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha escluso la sua applicabilità al caso concreto, sia perché non risultava il passaggio in giudicato della sentenza penale, sia perché mancava il requisito della pronuncia penale assolutoria dibattimentale.

  • art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che non ha alterato il regime delle presunzioni semplici né il riparto dell'onere della prova nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali relative a società di capitali a ristretta base proprietaria, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci, anche se non legati da vincoli familiari.
  • L'Ufficio, per far operare la presunzione di distribuzione degli utili occulti, deve provare la ristretta base sociale; non è necessario un ulteriore riscontro individualizzato sui soci mediante analisi delle loro movimentazioni o degli acquisti di beni.
  • La prova contraria gravante sul socio ha ad oggetto un fatto negativo e deve essere fornita con la dimostrazione di un fatto positivo incompatibile, come l'accantonamento o il reinvestimento degli utili, oppure con elementi presuntivi idonei a mostrare l'estraneità del socio alla gestione sociale.
  • La sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudice tributario: nel processo tributario la valutazione dell'efficacia degli esiti penali deve comunque confrontarsi con le regole probatorie proprie della materia fiscale.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa; non consente di censurare il semplice cattivo apprezzamento delle prove.
  • Nel processo tributario, la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili non integra una presunzione vietata di secondo grado, poiché il fatto noto è la compagine ristretta e la maggiore conoscibilità degli affari sociali, non il maggior reddito accertato in sé.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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