Cassazione Civile, Ordinanza n. 34294/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2005 e una cartella di pagamento relativa a sanzioni IVA, emessi all'esito di indagini bancarie sui suoi conti correnti e di verifiche sulle movimentazioni. L'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione ritenendo che alcune movimentazioni fossero collegate a pagamenti di fatture per operazioni inesistenti, con riliquidazione dei tributi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale da soggetti terzi e acquisite in sede amministrativa; 2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2729 c.c., oltre che vizio motivazionale, per omesso esame della documentazione prodotta dal contribuente; 3) violazione degli artt. 31 e 32 DPR 600/1973 con riferimento alla ripresa a imposizione di una specifica somma. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario il divieto di prova testimoniale ex art. 7 d.lgs. 546/1992 riguarda la prova assunta con le garanzie del contraddittorio e non impedisce di utilizzare le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione in sede di accertamento, le quali hanno valore di elementi indiziari e, se gravi, precisi e concordanti, possono fondare presunzioni ex art. 2729 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo promiscuo, con commistione di censure incompatibili, mediante riproduzione integrale di documenti senza sintesi, e perché il vizio ex art. 360, n. 5, non era deducibile in presenza di doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché sotto l'apparente deduzione di violazione di legge mirava in realtà a un nuovo esame del merito. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario vieta la prova testimoniale in senso proprio, ma non impedisce l'utilizzo di dichiarazioni raccolte in sede amministrativa dall'amministrazione finanziaria, che possono valere come elementi indiziari.
Le dichiarazioni acquisite extraprocessualmente possono concorrere a formare presunzioni solo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
Costituisce il presupposto della rettifica della dichiarazione all'esito delle indagini bancarie e della ricostruzione presuntiva del reddito.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla ripresa a imposizione, ma senza accoglimento della censura.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte rileva che alcuni motivi erano in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio non era deducibile, anche per la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale non preclude l'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede di accertamento amministrativo: tali dichiarazioni sono valutabili come elementi indiziari e possono fondare presunzioni se assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere costruito in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e di vizio motivazionale incompatibili tra loro, né può ridursi a una riproduzione integrale e non selettiva della documentazione di causa.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando la sentenza impugnata sia resa in doppia conforme, nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale applicabile.
- È inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito della controversia.
- Le dichiarazioni acquisite dall'amministrazione finanziaria in sede extraprocessuale possono essere utilizzate insieme ad altri elementi per sostenere un accertamento presuntivo fondato su indizi qualificati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34166/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34172/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34173/2021 del 15/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →