Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa, disconoscendo, ai fini IRES e IRAP, una parte di costo consistente nel bonus promozionale del 14,5% riconosciuto a una società controllata al 98% per acquisti di prodotti a marchio del gruppo. Secondo l’Amministrazione, la differenza rispetto al bonus corrisposto ad altre affiliate era indeducibile ex art. 109 TUIR perché antieconomica e priva di inerenza. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che l’inerenza richieda solo un collegamento tra costo e attività d’impresa, non una stretta correlazione con specifici ricavi, e che l’antieconomicità non potesse essere accertata con parametri standard svincolati dalla realtà dell’impresa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 41 Cost., assumendo che il giudizio di congruità del costo basato su mere valutazioni del funzionario fiscale comprimesse la libertà di iniziativa economica e rendesse illegittima la ripresa a tassazione anche ove il costo fosse ritenuto antieconomico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la CTR non aveva applicato un concetto quantitativo di inerenza né aveva preteso la prova di un nesso utilitaristico diretto tra costo e ricavo, ma aveva correttamente valorizzato l’antieconomicità della spesa come indice sintomatico del difetto di inerenza e come base per l’accertamento induttivo. La Corte ha inoltre escluso il contrasto con l’art. 41 Cost., rilevando che la libertà di iniziativa economica non impedisce il sindacato fiscale su condotte macroscopicamente antieconomiche quando incidano sull’obbligo tributario. Ha poi osservato che la valutazione di merito della CTR si fondava su circostanze concrete della specifica operazione infragruppo, non su parametri astratti, e che la contribuente non aveva specificamente e adeguatamente censurato l’apprezzamento probatorio dei giudici di merito. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l’Agenzia non si è costituita con controricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 109, quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come parametro sulla deducibilità dei costi e sul principio di inerenza; la Corte ribadisce che l'inerenza è un giudizio qualitativo riferito all'attività d'impresa e che l'antieconomicità può essere indice del difetto di inerenza.
art. 41 Cost.
la libertà di iniziativa economica non impedisce controlli fiscali su scelte imprenditoriali macroscopicamente antieconomiche che incidano sull'obbligo di contribuzione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, sia intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento del contribuente.
art. 9 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
lo scostamento dal valore normale può assumere rilievo indiziario nella valutazione dell'antieconomicità delle operazioni.
art. 2086, secondo comma, c.c.
evocato per ribadire l'obbligo dell'imprenditore di predisporre assetti e mezzi orientati al perseguimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale.
art. 53, primo comma, Cost.
richiamato per evidenziare che la libertà d'impresa non può tradursi in compressione dell'obbligo di contribuire alla spesa pubblica secondo capacità contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata ai fini del contributo unificato.
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
menzionato solo in chiave ricostruttiva come disposizione previgente rispetto all'attuale art. 109, comma 5, TUIR.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'inerenza dei costi va apprezzata in senso qualitativo, come riferibilità del costo all'attività imprenditoriale, e non come rapporto necessario con uno specifico ricavo.
- L'antieconomicità o l'incongruità della spesa non coincidono con il difetto di inerenza, ma possono costituire un indice sintomatico idoneo a giustificare la contestazione fiscale e l'accertamento induttivo, se sorrette da elementi concreti e specifici.
- Quando la contabilità sia formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per condotte antieconomiche, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e il contribuente deve fornire prova contraria della correttezza delle operazioni e delle scelte imprenditoriali.
- La libertà di iniziativa economica non esclude il controllo tributario sulle scelte d'impresa; il merito delle decisioni imprenditoriali resta insindacabile, salvo che si traducano in condotte platealmente antieconomiche rilevanti ai fini fiscali.
- In sede di legittimità non è censurabile il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, specie quando la decisione sia sorretta da doppia conforme e il ricorso si limiti a contestazioni generiche o apodittiche.
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