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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10263/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento di una dipendente, già impiegata presso una società poi affittuaria/cessionaria dell'azienda, con mansioni amministrative e inquadramento di livello impiegatizio. La lavoratrice aveva impugnato il recesso ritenendolo illegittimo, nullo o discriminatorio/ritorsivo; il Tribunale, in rito Fornero, aveva accolto la domanda per violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, ordinando la reintegrazione e un'indennità risarcitoria entro il limite di dodici mensilità. La società aveva poi resistito in opposizione, senza successo, e la Corte d'appello aveva rigettato sia il reclamo principale datoriale sia quello incidentale della lavoratrice. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione degli artt. 2112, 2113, 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale negato rilievo a un accordo individuale di conciliazione del 15/02/2017, ritenuto dalla società incompatibile con l'impugnazione del licenziamento; (2) violazione degli artt. 2112 c.c. e 8 d.l. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, oltre a vizio motivazionale, per avere la Corte d'appello escluso l'efficacia dell'accordo sindacale in deroga del 14/02/2017. La lavoratrice, con ricorso incidentale condizionato, sosteneva che la società avesse tardivamente introdotto l'eccezione di incompatibilità tra accordo individuale e impugnazione del licenziamento, e denunciava l'inammissibilità del secondo motivo principale per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo inammissibile la richiesta di una nuova lettura dell'accordo individuale e non specificamente censurate le regole ermeneutiche asseritamente violate. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale: ha ritenuto erronea la Corte d'appello nell'escludere la rilevanza dell'accordo sindacale in deroga, poiché l'impegno datoriale a non licenziare per giustificato motivo oggettivo era temporalmente limitato a dodici mesi, il successivo recesso era collettivo e intervenuto dopo tale periodo, e soprattutto il rapporto di lavoro, per effetto del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., era transitato alla società ricorrente, che poteva dunque invocare anche l'accordo sindacale e le conciliazioni individuali che a esso facevano espresso rinvio. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la dedotta novità dell'eccezione della società è stata esclusa perché, nel rito Fornero, nella fase di opposizione possono essere introdotte anche nuove eccezioni fondate sui medesimi fatti estintivi, modificativi o impeditivi, in ossequio al principio di parità delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    nel trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua presso il cessionario/subentrante, che succede anche nella posizione contrattuale del cedente e può invocare gli effetti degli accordi aziendali e individuali riferiti al rapporto trasferito

  • art. 2113 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della validità/efficacia dell'accordo individuale di conciliazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa alla sua interpretazione

  • art. 1362 c.c.

    criterio di interpretazione letterale valorizzato dalla Cassazione per ritenere che l'accordo sindacale andasse letto secondo il suo tenore testuale, incluso il limite temporale di dodici mesi e il rinvio espresso nella conciliazione individuale

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto del complessivo contenuto degli accordi, non potendo escluderne l'efficacia solo perché stipulati da soggetto diverso

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata

  • art. 8 d.l. n. 138/2011

    l'accordo aziendale in deroga stipulato ai sensi di tale norma può incidere sul rapporto e sulle conseguenze economiche del licenziamento, se i suoi contenuti e la sua durata lo consentono

  • L. n. 148/2011

    norma di conversione del d.l. n. 138/2011, richiamata in relazione all'accordo in deroga

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    rileva come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    rileva come parametro di deduzione di violazione di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 411 c.p.c.

    le conciliazioni individuali erano state sottoscritte in sede sindacale

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale

  • L. n. 92/2012

    richiamata per il rito c.d. Fornero e per la struttura bifasica del giudizio di primo grado nel licenziamento

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. il cessionario subentra nella posizione del cedente anche quanto agli effetti degli accordi aziendali e delle pattuizioni individuali riferite al rapporto trasferito, sicché tali accordi non sono res inter alios rispetto al nuovo datore di lavoro.
  • Un accordo aziendale in deroga va interpretato secondo il suo tenore testuale e nella sua complessiva struttura: se prevede un impegno datoriale limitato nel tempo, tale limite deve essere rispettato nell'apprezzamento della legittimità di un licenziamento successivo.
  • La compatibilità tra accordi sindacali/individuali e impugnazione del licenziamento non può essere esclusa apoditticamente: occorre verificare il contenuto concreto delle pattuizioni, la loro durata, il rinvio espresso e il loro inserimento nel rapporto trasferito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova interpretazione del contenuto negoziale se la censura mira soltanto a sostituire la lettura del giudice di merito, salvo la specifica deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica.
  • Nel rito Fornero la fase di opposizione è prosecuzione del giudizio di primo grado: sono proponibili nuove eccezioni e allegazioni purché fondate sui medesimi fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi già presenti nel thema decidendum, in coerenza con il principio di parità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppalto
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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