Cassazione Civile, Sentenza n. 1147/2021 del 21/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006: la societa' applicava il regime IVA monofase per editori sulla vendita di testi e CD-ROM collegati a corsi di insegnamento. L'Agenzia, a seguito di verifica, ha ritenuto indebito l'uso del regime monofase, recuperando l'IVA e disconoscendo costi per mancata inerentezza; ha inoltre considerato indebitamente detratta l'IVA sulle spese di locazione e manutenzione di un immobile accatastato A/8 (uso abitativo). La societa' ha ottenuto l'annullamento degli avvisi in primo grado; la CTR Umbria ha accolto l'appello dell'Agenzia limitatamente all'inapplicabilita' del regime monofase per mancanza della qualita' di editore e per l'assenza dell'indicazione del prezzo in copertina. La societa' ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; l'Agenzia ha presentato controricorso e ricorso incidentale su tre motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dalla societa' e ha rigettato anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, compensando le spese processuali. In particolare la Corte ha confermato la pronuncia della CTR quanto all'inapplicabilita' del regime monofase dell'IVA perche' la societa' non aveva la qualita' di societa' editrice e per l'assenza dell'indicazione del prezzo di vendita sui testi; ha ritenuto inammissibili o infondati altri motivi di doglianza del ricorrente (onere della prova, valutazione dei prezzi, proporzione tra insegnamento e vendita, deducibilita' di costi). Per quanto riguarda l'IVA relativa a locazione e manutenzione dell'immobile accatastato A/8, la Corte ha affermato che l'accatastamento non preclude la detraibilita' dell'IVA se l'immobile e' effettivamente o prospetticamente destinato all'attivita' d'impresa: nel caso concreto la CTR aveva accertato tale destinazione e quindi la detrazione e' stata ritenuta legittima; similmente la deducibilita' dei costi di manutenzione su immobile locato e' possibile se sussiste il requisito di inerenza.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 3, art. 39, art. 74, comma 1, lett. c)
Richiamate per i principi generali sull'IVA e sulla disciplina del regime monofase; la Corte ha ritenuto che i presupposti soggettivi e formali per l'applicazione del regime monofase non sussistessero nel caso (mancanza della qualita' di editore e mancanza dell'indicazione del prezzo)
d.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis1, lett. i)
non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 8), che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.
La Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia: l'accatastamento come abitazione non esclude automaticamente la detraibilita' dell'IVA se l'immobile e' effettivamente o prospetticamente utilizzato per l'attivita' d'impresa; occorre valutare la destinazione concreta e gli elementi oggettivi di inerentezza
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 5
Riferita alla deducibilita' dei componenti negativi di reddito (costi di manutenzione e perdite su crediti); la Corte conferma che la deducibilita' e' subordinata al requisito di inerenza e che spese per manutenzione di immobili locati possono essere dedotte se strumentali all'attivita'
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5
Richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile per tributi erariali e alla deducibilita' fiscale; la Corte conferma la valutazione di inerenza come criterio per la deducibilita'
Riferito all'onere della prova; la Corte osserva che la CTR ha valutato correttamente il materiale probatorio in relazione all'onere probatorio e non ha alterato il riparto dell'onere stesso
Censura in ordine alla valutazione dei prezzi di vendita e alla congruita' dell'operato del giudice di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e non discrezionale in senso erroneo
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 5
Applicato il principio secondo cui la pretermissione della valutazione di elementi istruttori non rileva se non integrata nei limiti della norma; i motivi che lamentano omissioni istruttorie sono stati ritenuti inammissibili o non rilevanti
Codice di Procedura Civile, artt. 91 e 92
Richiamati in relazione all'assegnazione delle spese di lite; la Corte ha confermato la possibilita' di compensazione delle spese in caso di esiti parziali o successivi rigetti, e ha compensato le spese nel caso concreto
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma al fine del raddoppio del contributo unificato, in relazione al rigetto del ricorso principale, se dovuto
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-118/11 (EON Aset) e Causa C-334/10
Principi europei richiamati: il diritto alla detrazione IVA dipende dall'utilizzo del bene nell'attivita' economica del soggetto passivo e la normativa IVA nazionale va interpretata in modo da garantire la neutralita' dell'imposta; l'accatastamento non puo' precludere la detrazione se l'uso e' inerente all'attivita' d'impresa
Cassazione, precedenti citati (es. Cass. n. 6883/2016, Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054/2013, ord. n. 23278/2018)
Precedenti applicati per consolidare i criteri su valutazione della prova, utilizzabilita' delle dichiarazioni di terzi, e sul principio che la deducibilita' e la detraibilita' dipendono dall'inerenza e dalla destinazione effettiva o prospettica dei beni
Massime di principio
- Per l'applicazione del regime IVA monofase per editori occorre che il soggetto abbia la qualita' di editore e che sussistano i requisiti formali previsti (es. indicazione del prezzo di vendita se rilevante); la mancanza di tali elementi puo' legittimare la rettifica fiscale
- L'accatastamento dell'immobile come abitazione (categoria A/8) non esclude automaticamente la detrazione dell'IVA sulle spese di acquisto, locazione o manutenzione: conta la destinazione effettiva o almeno prospettica all'attivita' d'impresa e la prova oggettiva di tale destinazione
- La deducibilita' dei costi aziendali (es. manutenzioni su immobili locati, perdite su crediti) e' subordinata al requisito di inerenza; tale inerenza si valuta concretamente e puo' sussistere anche per beni di terzi condotti in locazione
- In Cassazione i vizi di motivazione o la presunta omessa valutazione di elementi istruttori sono valutati secondo i limiti dell'art. 360 c.p.c. n. 5; non tutte le allegazioni di omissione istruttoria sono ammissibili o decisive se non incidono sulla statuizione impugnata
- La diversa natura delle prove (dichiarazioni di terzi vs testimonianze) puo' influire sulla loro utilizzabilita' e sulla valutazione del giudice di merito; la Corte accetta valutazioni motivatamente fondate sui riscontri oggettivi raccolti
- In caso di esiti processuali misti o di rigetto di entrambi i ricorsi la compensazione delle spese puo' essere disposta; inoltre possono sussistere le condizioni per misure processuali accessorie come il raddoppio del contributo unificato ove previsto
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