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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1151/2021 del 21/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 17973/2012 e l'impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva annullato la cartella esattoriale relativa a IVA per gli anni 1995-1996. L'azione di Equitalia si fondava su: a) la sussistenza di una notificazione del ricorso e della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) regolarmente depositata in atti, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza cassata; b) l'errore di fatto della Corte di cassazione che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a Alpina; c) la contestazione dell'interpretazione della CTR secondo cui la notifica era viziata per mancata redazione della relata ai sensi degli artt. 148 e 149 cod. proc. civ.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione (art. 395 c.p.c.) ritenendo che la sentenza n. 17973/2012 fosse viziata da errore di fatto in quanto risultava agli atti la relata/avviso di ricevimento che provava la notifica al contribuente. Sulla questione di merito la Corte ha ritenuto fondato il motivo riguardante la validità della notifica eseguita dal concessionario mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, per cui non era necessario il rispetto formale degli artt. 148 e 149 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario di Alpina Italia. Alpina è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.290,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente al concessionario della riscossione di notificare la cartella mediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'A/R e non richiede una relata di notificazione redatta ai sensi del codice di procedura civile.

  • art. 148 cod. proc. civ.

    Norma sulla relata di notificazione; la Corte ha ritenuto che questa formalità non sia necessaria quando la notifica è effettuata dal concessionario tramite raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.

  • art. 149 cod. proc. civ.

    Regole sulla forma della relata e della notificazione; non applicabile nella sua forma sostanziale quando la registrazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'avviso di ricevimento.

  • art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

    Richiamato in motivi di impugnazione procedurale, ma nel caso concreto il motivo è stato assorbito dalla decisione sul principale vizio di notifica.

  • art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Consente la revocazione di una sentenza per errore di fatto; applicato dalla Corte per revocare la precedente sentenza della Cassazione che aveva omesso di considerare l'A/R depositata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e falsa applicazione; richiamato per censurare la corretta interpretazione delle regole sulla notificazione.

  • art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ.

    Norma procedurale che ha consentito la rimessione del ricorso alla pubblica udienza; richiamata nel percorso processuale.

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la data riportata nell'A/R; in questo caso non è necessaria la relata prevista dagli artt. 148 e 149 c.p.c.
  • La presenza dell'avviso di ricevimento depositato in atti prova la notificazione: una sentenza che dichiari la mancata notifica pur in presenza di A/R può essere revocata per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
  • Il concessionario deve conservare la matrice o la copia della cartella e l'A/R per il termine previsto (richiamato nell'art. 26), poiché tali documenti sono decisivi per provare la regolarità della notifica.
  • Se la parte resistente non impugna in modo efficace le decisioni di grado precedente, la Corte può decidere nel merito senza nuovi accertamenti e confermare la legittimità della cartella.
  • In controversie sulla notifica, prima di dichiarare un vizio formale è necessario verificare la presenza di documentazione postale (A/R) e la corrispondenza tra destinatario e consegnatario; l'assenza di relata non è decisiva se esiste l'A/R.
  • Le spese processuali sono normalmente poste a carico della parte soccombente; chi vince la impugnazione per vizi di notifica può ottenere la condanna alle spese del resistente.

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