Cassazione Civile, Sentenza n. 1151/2021 del 21/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Equitalia ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 17973/2012 e l'impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva annullato la cartella esattoriale relativa a IVA per gli anni 1995-1996. L'azione di Equitalia si fondava su: a) la sussistenza di una notificazione del ricorso e della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) regolarmente depositata in atti, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza cassata; b) l'errore di fatto della Corte di cassazione che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica a Alpina; c) la contestazione dell'interpretazione della CTR secondo cui la notifica era viziata per mancata redazione della relata ai sensi degli artt. 148 e 149 cod. proc. civ.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione (art. 395 c.p.c.) ritenendo che la sentenza n. 17973/2012 fosse viziata da errore di fatto in quanto risultava agli atti la relata/avviso di ricevimento che provava la notifica al contribuente. Sulla questione di merito la Corte ha ritenuto fondato il motivo riguardante la validità della notifica eseguita dal concessionario mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, per cui non era necessario il rispetto formale degli artt. 148 e 149 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario di Alpina Italia. Alpina è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.290,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Consente al concessionario della riscossione di notificare la cartella mediante invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'A/R e non richiede una relata di notificazione redatta ai sensi del codice di procedura civile.
art. 148 cod. proc. civ.
Norma sulla relata di notificazione; la Corte ha ritenuto che questa formalità non sia necessaria quando la notifica è effettuata dal concessionario tramite raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973.
art. 149 cod. proc. civ.
Regole sulla forma della relata e della notificazione; non applicabile nella sua forma sostanziale quando la registrazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'avviso di ricevimento.
art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
Richiamato in motivi di impugnazione procedurale, ma nel caso concreto il motivo è stato assorbito dalla decisione sul principale vizio di notifica.
art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Consente la revocazione di una sentenza per errore di fatto; applicato dalla Corte per revocare la precedente sentenza della Cassazione che aveva omesso di considerare l'A/R depositata.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e falsa applicazione; richiamato per censurare la corretta interpretazione delle regole sulla notificazione.
art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ.
Norma procedurale che ha consentito la rimessione del ricorso alla pubblica udienza; richiamata nel percorso processuale.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona con la data riportata nell'A/R; in questo caso non è necessaria la relata prevista dagli artt. 148 e 149 c.p.c.
- La presenza dell'avviso di ricevimento depositato in atti prova la notificazione: una sentenza che dichiari la mancata notifica pur in presenza di A/R può essere revocata per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
- Il concessionario deve conservare la matrice o la copia della cartella e l'A/R per il termine previsto (richiamato nell'art. 26), poiché tali documenti sono decisivi per provare la regolarità della notifica.
- Se la parte resistente non impugna in modo efficace le decisioni di grado precedente, la Corte può decidere nel merito senza nuovi accertamenti e confermare la legittimità della cartella.
- In controversie sulla notifica, prima di dichiarare un vizio formale è necessario verificare la presenza di documentazione postale (A/R) e la corrispondenza tra destinatario e consegnatario; l'assenza di relata non è decisiva se esiste l'A/R.
- Le spese processuali sono normalmente poste a carico della parte soccombente; chi vince la impugnazione per vizi di notifica può ottenere la condanna alle spese del resistente.
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