Cassazione Civile, Sentenza n. 1149/2021 del 21/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione con sanzioni per complessivi € 9.787,08 relativo all'imposta di successione per un legato consistente in un appartamento a Roma. La ricorrente sosteneva che, essendo un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avesse per oggetto esclusivo finalità di religione o di culto e quindi diritto all'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346/1990; contestava che l'attività agricola dichiarata fosse meramente marginale e strumentale e rilevava altresì l'irrilevanza della normativa ONLUS rispetto al suo caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che la sola natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non comporta automaticamente che l'ente abbia uno scopo esclusivo di religione o di culto ai fini dell'esenzione fiscale: occorre verificare l'attività concretamente svolta. Nel caso di specie era accertato che l'ente svolgeva un’attività agricola/di alloggio con tenuta di contabilità ordinaria, ciò che escludeva l'esclusività del fine religioso e, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 346/1990. La Corte ha rilevato che l'esenzione avrebbe potuto essere richiesta ai sensi del comma 2, ma tale domanda e i relativi presupposti non erano stati dedotti o provati. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio per l'importo liquidato (compensi € 1.800,00) e al versamento del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, commi 1-3
Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante
Comma 1: esenzione automatica per soggetti che hanno come scopo esclusivo assistenza, istruzione, ricerca, ecc.; per enti riconosciuti è necessaria l'esclusività dello scopo istituzionale. Comma 2: per enti non esclusivamente dedicati a tali scopi, l'esenzione è subordinata al fatto oggettivo che il trasferimento sia destinato a finalità di pubblico beneficio (con obbligo di prova ex comma 3 entro cinque anni). La Corte ha applicato questa distinzione e escluso l'operatività del comma 1 per mancanza di esclusività.
Legge n. 222 del 1985, art. 15 e art. 16
"attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi all'educazione cristiana"; "attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro."
La legge disciplina che gli enti ecclesiastici riconosciuti possono svolgere anche attività non religiose; fornisce una distinzione operativa tra attività "di religione o di culto" e attività diverse (comprese attività commerciali). La Corte ha ritenuto che la presenza di attività non religiose, anche se marginali, impedisce di ritenere l'oggetto istituzionale esclusivo ai fini dell'esenzione automatica.
Legge n. 121 del 1985 (ratifica Patti lateranensi), art. 7, comma 3
"Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione"
L'art. 7 comma 3 equipara, ai fini tributari, il fine di religione o culto alle finalità di beneficenza o istruzione, ma stabilisce altresì che le attività diverse da quelle di culto sono soggette al regime tributario ordinario. La Corte ha sottolineato che l'equiparazione riguarda le finalità effettivamente perseguite, non la semplice qualifica soggettiva.
d.lgs. n. 460 del 1997, art. 10
Norma richiamata in relazione alla disciplina ONLUS e al riconoscimento ministeriale previsto per alcune agevolazioni; la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva il riconoscimento richiesto per beneficiare di esenzioni che dipendono da tale qualifica.
I. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei giudizi instaurati successivamente al 30 gennaio 2013; la Corte ha dato atto della sussistenza dell'obbligo da parte della ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione alla liquidazione delle spese e alla formalità di annotazione delle spese prenotate a debito; la Corte ne fa applicazione nella condanna alle spese.
Massime di principio
- La qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non determina automaticamente l'esenzione fiscale prevista per enti con scopi esclusivi: il giudice valuta le attività concretamente svolte dall'ente.
- Per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 346/1990 è necessario che lo scopo elencato sia esclusivo; anche attività diverse, se marginali o strumentali, possono comunque far venir meno l'esclusività.
- Se l'ente non ha scopi esclusivi, l'esenzione può essere richiesta ai sensi del comma 2, ma occorre provare che il singolo trasferimento sia stato destinato a finalità ben determinate e, se previsto, dimostrarne l'impiego nei termini (es. 5 anni).
- La mancata richiesta o la mancanza di prova del carattere destinatorio del trasferimento comporta il rigetto dell'agevolazione e l'applicazione dell'imposta ordinaria.
- La qualifica ONLUS o altri riconoscimenti ministeriali è rilevante solo se richiesti espressamente dalla norma agevolativa invocata; la loro assenza va dimostrata dal richiedente e può essere determinante.
- In sede probatoria vanno portate prove concrete dell'esclusività del fine (atto costitutivo, statuto, rendicontazione, natura e dimensione delle attività svolte, conti, dichiarazioni fiscali).
- In situazioni analoghe conviene valutare entrambe le vie: dimostrare l'esclusività per il comma 1 o, in assenza di essa, provare che il trasferimento sia stato destinato alle finalità previste dal comma 2 e rispettare gli obblighi di documentazione e di impiego dei beni entro i termini normativi.
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