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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1148/2021 del 21/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Brancati aveva ricevuto un avviso di accertamento con recupero di maggiore materia imponibile ai fini IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2005 e 2006. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per deposito tardivo nella segreteria. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme del rito tributario (artt. 1, 20 commi 1-2, 22 commi 1-3, 53 comma 2 del d.lgs. 546/1992; art. 153 c.p.c.) e carenze motivazionali, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla rimessione in termini per la tardività del deposito dell'appello

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione sull'inammissibilità del controricorso notificato via PEC in formato PDF, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui le firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono entrambe ammesse ed equivalenti. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto infondato il motivo principale: la decadenza maturata per il tardivo deposito non è sanabile mediante rimessione in termini (art. 153 c.p.c. e precedente art. 184-bis c.p.c.), la quale richiede la tempestività dell'iniziativa della parte che chiede la rimessione (immediatezza della reazione al palesarsi della necessità). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dichiarato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 1, art. 20 commi 1 e 2, art. 22 commi 1-3, art. 53 comma 2)

    Le norme del rito tributario sono richiamate come quadro normativo della controversia; la Corte ha ritenuto che, pur applicabile il rito tributario, la decadenza per tardivo impugnazione prevista dal rito non è sanabile con la rimessione in termini ove la decadenza sia già maturata

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini richiede tempestività dell'iniziativa della parte che chiede la rimessione; l'art. 153 non può essere usato per superare una decadenza già maturata quando manca la immediata reazione della parte

  • art. 184-bis c.p.c. (richiamato)

    Versione previgente dell'istituto della rimessione in termini: la Corte ricorda che anche secondo la disciplina anteriore la rimessione non può sanare decadenze già maturate senza tempestività nella richiesta

  • Regolamento (UE) n. 910/2014 e decisione di esecuzione n. 1506/2015

    Richiamati in relazione agli standard tecnici per firme elettroniche; la Corte ne trae il principio che le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammissibili nel processo telematico

  • decreto dirigenziale 16 aprile 2014 (art. 12) e art. 34 del d.m. n. 44/2011

    Riferimenti normativi tecnici sul processo telematico: in base a tali disposizioni e agli standard UE, la notifica via PEC con file .pdf contenente firma PAdES è equivalente al formato .p7m (CAdES)

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare il raddoppio, se dovuto

Massime di principio

  • La rimessione in termini (art. 153 c.p.c. e antecedente art. 184-bis) non può essere usata per sanare una decadenza già maturata a meno che la parte non agisca con tempestività non appena viene a conoscenza dell'omissione: è richiesta immediatezza nella richiesta
  • Nel rito tributario le decadenze procedurali per il deposito degli atti processuali sono rigorose: il mancato deposito dell'appello nei termini può comportare l'inammissibilità senza possibilità di recupero tramite rimessione se non sussistono i presupposti di tempestività
  • Le notifiche e i controricorsi trasmessi via PEC con firme digitali in formato .pdf (PAdES) sono ammessi ed equivalenti al formato .p7m (CAdES), secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite, per cui non deve essere escluso un atto solo per il formato .pdf firmato digitalmente
  • In caso di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito il ricorrente può essere condannato alle spese e sussistono i presupposti per aggravio (es. raddoppio del contributo unificato) quando previste dalla normativa
  • Per evitare il rischio di decadenza è fondamentale agire subito: trasmettere impugnazioni tempestivamente, documentare cause giustificative dell'eventuale ritardo e, se possibile, presentare immediata istanza di rimessione in termini con prove dell'immediatezza della reazione

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