Cassazione Civile, Sentenza n. 1150/2021 del 21/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (sez. distaccata di Livorno) che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva annullato un avviso di accertamento per mancanza di valida sottoscrizione: l'avviso era stato emesso in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale (emissione 3-11-2016, notifica 15-11-2016) e la copia cartacea notificata al contribuente non era stata inviata via PEC. L'Agenzia contestava la declaratoria di nullità sostenendo che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) fosse applicabile anche agli atti impositivi emessi dall'Agenzia, che la copia analogica era munita di attestazione di conformità ex art. 23 CAD e che, comunque, la notifica cartacea fosse legittima nel periodo anteriore all'operatività della notifica via PEC per gli avvisi di accertamento (introdotta con efficacia dal 1° luglio 2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR Toscana, sez. distaccata di Livorno, in diversa composizione, per l'esame dei restanti motivi. La Corte ha ritenuto applicabile il CAD agli atti impositivi (distinguendo le attività di controllo/ispettive dagli atti emessi "all'esito" di tali attività, come gli avvisi di accertamento), ha affermato la validità della sottoscrizione digitale dell'avviso e la validità probatoria della copia analogica munita di attestazione di conformità ex art. 23 CAD; inoltre ha ritenuto che, anche in presenza di un'irregolarità formale della notifica, la nullità sia sanata se l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario. Ha disposto la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 2, comma 6
Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali
La Corte interpreta la limitazione come riferita alle sole attività ispettive/di controllo "in esercizio" (accessi, ispezioni, verifiche), non anche agli atti impositivi emessi "all'esito" di tali attività; pertanto il CAD risulta applicabile agli avvisi di accertamento
d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 23
Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
La copia cartacea dell'avviso, munita dell'attestazione di conformità, ha valore probatorio equivalente all'originale informatico e prova l'avvenuta sottoscrizione digitale
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
L'art. 60 è la norma che disciplina la notifica degli atti fiscali; la modifica normativa ha poi consentito espressamente la notifica via PEC per gli avvisi di accertamento a decorrere dal 1° luglio 2017
d.l. n. 193 del 2016, art. 7‑quater, comma 6 (modifica art. 60 DPR 600/1973)
Ha introdotto la possibilità di notificare gli avvisi di accertamento mediante PEC con efficacia operativa dal 1° luglio 2017; prima di tale data la notifica di copia analogica conforme era corretta
L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 375
La firma a stampa prevista dalla norma è ammessa solo per gli atti emessi in esito a procedure automatizzate; non può essere genericamente estesa agli atti impositivi non automatizzati
d.lgs. n. 179 del 2016 e d.lgs. n. 217 del 2017 (modifiche al CAD, art. 2)
Le modifiche definiscono i termini di applicabilità del CAD e la precisazione successiva (comma 6‑bis) conferma espressamente l'applicabilità agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e sanzioni tributarie
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
Principio secondo cui, se l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario, l'irregolarità o nullità della notifica non può essere dichiarata se sussiste il raggiungimento dello scopo
Massime di principio
- Il CAD si applica agli atti impositivi (accertamenti) emessi dall'Amministrazione finanziaria: la disposizione che esclude il CAD riguarda le attività ispettive/di controllo "in esercizio" (accessi, ispezioni, verifiche), non gli atti "all'esito" di tali attività.
- Una sottoscrizione digitale apposta su un documento informatico avente natura di atto impositivo è valida quando risultino rispettate le regole del CAD e delle regole tecniche vigenti; pertanto l'atto non è nullo per il solo fatto di essere sottoscritto digitalmente.
- La copia cartacea di un documento informatico, se munita dell'attestazione di conformità resa da pubblico ufficiale autorizzato (art. 23 CAD), ha lo stesso valore probatorio dell'originale informatico e può essere notificata con le ordinarie modalità.
- La notifica via PEC degli avvisi di accertamento è espressamente prevista dalla disciplina solo a decorrere dal 1° luglio 2017; per atti precedenti, la notifica della copia analogica conforme è in linea con la normativa transitoria.
- Una irregolarità formale nella notifica può essere sanata se l'atto è comunque venuto a conoscenza del destinatario (principio del "raggiungimento dello scopo").
- Nelle situazioni simili verificare sempre: a) la data di emissione e notifica dell'atto rispetto alle modifiche normative al CAD e alle norme sulla notifica via PEC; b) la presenza dell'attestazione di conformità sulla copia cartacea; c) se l'atto concerne attività ispettive in corso (dove occorre tutela del diritto di difesa) o atti impositivi "all'esito"; d) eventuali prove che il contribuente sia venuto comunque a conoscenza dell'atto.
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