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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27386/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un funzionario non appartenente ai ruoli dirigenziali, dell’esito di una procedura selettiva avviata per il conferimento di un incarico dirigenziale presso un Ufficio della Motorizzazione Civile e le sezioni coordinate territoriali. Il ricorrente contestava l’assegnazione dell’incarico a un altro candidato, deducendo: l’assenza dei requisiti soggettivi in capo al prescelto; l’erronea attribuzione del punteggio ai titoli curricolari; la mancata o insufficiente motivazione della comparazione tra candidati; l’illegittimità della valutazione del colloquio; la violazione dell’obbligo di astensione del presidente della commissione. In cassazione proponeva sei motivi, centrati soprattutto sulla violazione dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 97 Cost., delle regole del DPR n. 487/1994 in tema di trasparenza della prova orale e delle norme sull’astensione, sostenendo che la procedura avesse natura concorsuale e che la commissione avesse operato in modo arbitrario e senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello aveva verificato solo la correttezza procedimentale e il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, senza sindacare il merito della scelta amministrativa. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla comparazione tra candidati, sull’attribuzione dei punteggi, sul colloquio orale e sulla posizione del candidato prescelto era coerente con i principi applicabili al conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivisitazione del fatto, in contrasto con gli accertamenti della sentenza impugnata circa la regolarità del verbale della prova orale e la formulazione delle medesime domande a entrambi i candidati. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché fondato su un documento non esaminato nella sentenza di merito e non adeguatamente introdotto nei gradi precedenti, sia perché richiedeva un nuovo apprezzamento di fatto sul rapporto tra il presidente della commissione e il candidato prescelto. È stata inoltre disposta la statuizione sull’ulteriore contributo unificato, senza pronuncia sulle spese per le parti intimate rimaste contumaci.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro dei principi di imparzialità e buon andamento nella selezione per incarichi dirigenziali

  • art. 1175 c.c.

    invocato come clausola generale di correttezza applicabile anche alla procedura di conferimento dell’incarico

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale clausola di buona fede nell’esecuzione del rapporto e nella procedura selettiva

  • art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    norma centrale sul conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni o non appartenenti ai ruoli dirigenziali; il requisito quinquennale va inteso come esperienza di lavoro qualificante, non come pregressa titolarità esclusiva di incarichi dirigenziali

  • art. 16 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle funzioni svolte e del quadro ordinamentale della dirigenza

  • art. 17 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente in relazione alle competenze dirigenziali e alla qualificazione delle mansioni svolte

  • artt. 6 e 12 DPR n. 487/1994

    invocati per sostenere la necessità di regole di trasparenza e predeterminazione nella prova orale

  • art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per l’applicabilità delle regole del DPR n. 487/1994 al pubblico impiego privatizzato, nei limiti di compatibilità

  • art. 7 d.P.R. n. 61/2013

    richiamato dal ricorrente come fonte dell’obbligo di astensione per gravi ragioni di convenienza

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato in parallelo all’art. 7 d.P.R. n. 61/2013 come parametro generale di astensione

  • art. 6-bis L. n. 241/1990

    invocato come norma sull’obbligo di astensione in presenza di conflitto o rapporti idonei a comprometterne l’imparzialità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente respinta

Massime di principio

  • Nel conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, l’amministrazione deve procedere a una valutazione comparativa tra gli aspiranti e dar conto, con motivazione congrua, dei criteri seguiti e delle ragioni della scelta, in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento.
  • Il punteggio numerico attribuito a ciascun candidato è sufficiente a esprimere il giudizio tecnico della commissione quando i criteri di massima e i parametri di attribuzione siano stati previamente e adeguatamente predeterminati.
  • Ai fini dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, il requisito dell’esperienza quinquennale non richiede necessariamente il previo svolgimento di incarichi formalmente dirigenziali, essendo sufficiente un’esperienza di lavoro concretamente qualificante rispetto alla posizione da coprire.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito tecnico o del fatto, sotto forma di censura alla motivazione, quando la sentenza impugnata abbia già accertato la regolarità procedimentale e la comparazione sia stata condotta su basi predeterminate.
  • La doglianza sull’astensione del componente della commissione è inammissibile se si fonda su documenti non esaminati dalla sentenza impugnata e se richiede un nuovo apprezzamento di circostanze di fatto non specificamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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