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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27288/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, da parte della Regione Calabria, dell'incarico di Dirigente Generale di un dipartimento regionale a un dirigente proveniente da altra amministrazione, all'esito di una procedura selettiva avviata con avviso pubblico. Il ricorrente, già dirigente regionale in quiescenza, aveva contestato prima davanti al giudice amministrativo e poi davanti al giudice ordinario la legittimità della procedura e del conferimento dell'incarico, sostenendo che i criteri di scelta non fossero stati predeterminati in modo adeguato, che la valutazione comparativa fosse mancante o viziata, e che, a seguito delle vicende cautelari e dell'intervenuta sospensione del dirigente nominato, la Regione avrebbe dovuto conferirgli l'incarico o comunque riesaminare la posizione con esito a lui favorevole. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno, soprattutto per perdita di chance, assumendo che fosse l'unico concorrente rimasto o comunque il candidato destinato con certezza alla nomina. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un controinteressato; violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 per mancata applicazione ai rapporti dirigenziali regionali e per errata affermazione della sindacabilità giudiziale della procedura; erronea qualificazione in termini di nullità, anziché di mera illegittimità, degli atti della selezione per difetto di criteri; erronea valutazione degli effetti delle pronunce del giudice amministrativo e della sospensione cautelare; erroneo rigetto della domanda di risarcimento da perdita di chance; omessa valutazione dei danni allegati e della loro quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi centrali perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale non aveva escluso il sindacato giurisdizionale sulla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, ma aveva affermato che la Regione fosse tenuta a predeterminare criteri generali e che il giudice potesse verificare il rispetto di tali criteri; tuttavia, una volta ricondotta la scelta nell'alveo di una valutazione comparativa discrezionale, la nomina non era conseguibile giudizialmente. È stato inoltre ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la concreta probabilità di ottenere l'incarico e che le sue doglianze sulla perdita di chance e sul danno si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, fondata anche su documenti non esaminabili in sede di legittimità. Il primo motivo, relativo al contraddittorio, è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità; in ogni caso, pur riconoscendosi che in appello sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio, la Corte ha applicato il criterio della ragione più liquida e ha escluso la cassazione, perché la mancanza di integrazione non aveva arrecato pregiudizio alla parte ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Per le amministrazioni locali la disciplina degli incarichi dirigenziali impone la predeterminazione di criteri generali e la selezione deve svolgersi nel rispetto dei principi applicabili anche tramite correttezza e buona fede; il giudice può verificare il rispetto di tali criteri, ma la scelta finale resta discrezionale e non è conseguibile coattivamente in giudizio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla Corte territoriale come parametro di adeguamento dell'ente ai principi del pubblico impiego privatizzato e dell'organizzazione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    La valutazione e il conferimento degli incarichi nel pubblico impiego devono essere esercitati nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure in cassazione sono state scrutinati anche sotto il profilo della loro idoneità a colpire il decisum e della loro specificità; quelle che miravano a una nuova valutazione del merito sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 161, comma primo, c.p.c.

    Richiamato in tema di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e di formazione del giudicato interno sulle questioni processuali non riproposte in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento degli incarichi dirigenziali da parte dell'amministrazione datrice di lavoro deve avvenire sulla base di criteri generali preventivamente determinati e nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento.
  • La violazione dell'obbligo di predeterminare i criteri o di motivare la scelta non trasforma automaticamente la selezione in un risultato giudizialmente conseguibile: quando la decisione finale resta affidata a una valutazione comparativa discrezionale, il giudice può verificare la correttezza del procedimento ma non sostituirsi all'amministrazione nell'attribuzione dell'incarico.
  • La domanda risarcitoria per perdita di chance richiede allegazioni e prova concrete circa la probabilità seria e apprezzabile di conseguire l'incarico; non è sufficiente affermare in modo astratto di essere il candidato migliore o l'unico rimasto senza supporto probatorio idoneo.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a richiedere una rivalutazione del merito o che si fondino su documenti e circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata, senza un preciso confronto con le ragioni effettivamente poste a base della decisione.
  • Il vizio relativo al contraddittorio o ad altre questioni processuali rilevabili d'ufficio deve essere dedotto tempestivamente nel grado successivo quando il giudice di primo grado abbia deciso nel merito; in mancanza può formarsi giudicato interno, salvo i casi eccezionali di vizi rilevabili in ogni stato e grado o di questioni fondanti.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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