Cassazione Civile, Ordinanza n. 27277/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrici)
La controversia
Le ricorrenti, inquadrate come assistenti amministrative, avevano agito per ottenere le differenze retributive asseritamente dovute per avere svolto mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Il Tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente la domanda, limitando il credito agli incarichi conclusi fino all'anno scolastico 2012/2013 e applicando il criterio di calcolo previgente alla legge di stabilità 2013. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione, ritenendo legittimo il meccanismo introdotto dall'art. 1, commi 44 e 45, della L. 228/2012, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2021. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008, richiamata dall'art. 62 del CCNL scuola 29.11.2007, lamentando il mancato autonomo riconoscimento della posizione economica e della distinta indennità per mansioni superiori; 2) violazione dell'art. 52, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, sostenendo che la corte territoriale non aveva riconosciuto la retribuzione dovuta per lo svolgimento di mansioni nel profilo superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché proceda a un accertamento in fatto sulla sussistenza, per ciascuna ricorrente, del differenziale retributivo effettivamente dovuto. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, per gli incarichi di DSGA, il compenso per mansioni superiori va calcolato tenendo conto dell'intero trattamento in godimento dell'assistente amministrativo, comprensivo dello stipendio tabellare per anzianità e della posizione economica; l'indennità può ridursi progressivamente fino ad azzerarsi, ma ciò richiede una verifica concreta del caso specifico. La Corte territoriale, invece, si era limitata a richiamare in astratto i principi costituzionali e non aveva verificato in concreto se e in quale misura residuasse il differenziale economico. Il rinvio è quindi stato disposto per colmare tale difetto di accertamento fattuale.
Norme richiamate
art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008
viene richiamato quale fonte della posizione economica del personale ATA e rileva ai fini della determinazione del trattamento complessivo dell'assistente amministrativo incaricato di mansioni superiori
art. 62 del CCNL scuola del 29 novembre 2007
costituisce il quadro contrattuale di riferimento per la disciplina del personale scolastico e per il rinvio alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008
art. 52, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
prevede che il compenso per mansioni superiori sia liquidato secondo il differenziale tra il trattamento del profilo superiore e quello complessivamente in godimento del dipendente incaricato
artt. 2 e 45 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
sono richiamati per affermare il principio della riserva alla contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, salvo la disciplina speciale sopravvenuta
art. 1, commi 44 e 45, L. 24 dicembre 2012, n. 228
disciplina speciale del trattamento economico degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori di DSGA, derogatoria rispetto alla disciplina generale
art. 36, primo comma, Cost.
viene richiamato come parametro costituzionale rispetto al quale la disciplina speciale è stata ritenuta, in larga parte, conforme dalla Corte costituzionale
la Corte vi fa rinvio per dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso fondati su violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, il compenso per mansioni superiori deve essere determinato sulla base del trattamento economico complessivamente in godimento del dipendente incaricato, e non solo con riferimento alla qualifica formale di inquadramento.
- La presenza di una disciplina speciale sopravvenuta può derogare alla disciplina generale e alla regolazione collettiva del compenso per mansioni superiori, purché il criterio di calcolo sia ricostruito secondo la lettera della norma speciale.
- La posizione economica maturata dal dipendente rientra nel trattamento complessivo da porre a confronto con quello del profilo superiore ai fini della liquidazione del differenziale retributivo.
- L'indennità per mansioni superiori può diminuire fino ad azzerarsi in ragione dell'anzianità del dipendente, ma tale esito non può essere affermato in astratto: occorre una verifica concreta del trattamento effettivamente percepito e del differenziale residuo.
- Il giudice di merito che applica principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale o di legittimità deve comunque compiere l'accertamento in fatto necessario a stabilire se, nel caso concreto, il credito retributivo sussista e in quale misura.
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