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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27281/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla selezione interna bandita nel 2002 per il passaggio di area e dall’inquadramento di alcuni dipendenti in posizione economica ex C3. In un primo momento era stata riconosciuta, per alcuni di essi, la retrodatazione giuridica dell’inquadramento ai fini giuridici, con mantenimento della decorrenza economica dal contratto individuale, in seguito al riconoscimento del punteggio del diploma di laurea. Successivamente i dipendenti hanno agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno, parametrato alle differenze retributive non percepite. Il Ministero ha impugnato la sentenza d’appello con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che i giudicati formatisi in due precedenti opposizioni a decreto ingiuntivo precludevano la nuova domanda risarcitoria, perché in quei giudizi era già stata negata la spettanza delle differenze retributive; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2043 e 2909 c.c., contestando il riconoscimento dell’elemento soggettivo dell’illecito e sostenendo che anche tale profilo fosse coperto dai precedenti giudicati o comunque escluso dalla giurisprudenza richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che i precedenti giudicati riguardavano domande di differenze retributive, mentre nel presente giudizio era proposta una diversa domanda risarcitoria: perciò non vi era identità di petitum e causa petendi e il giudicato non poteva spiegare efficacia preclusiva. Ha inoltre escluso che i giudicati invocati si fossero pronunciati sull’elemento soggettivo della responsabilità dell’Amministrazione, trattandosi di decisioni limitate a negare la retrodatazione economica e le differenze retributive sulla base del bando e del mancato svolgimento della prestazione. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha rigettato il ricorso, condannando il Ministero alle spese, senza applicare l’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile entro i limiti oggettivi della stessa domanda; non si estende a domande diverse per petitum e causa petendi, anche se connesse o fondate su fatti in parte comuni.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede l’accertamento dell’illiceità della condotta e dei relativi presupposti, profilo che nel caso non risultava coperto dai precedenti giudicati invocati.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale preclude solo la riproposizione della medesima domanda, cioè di quella che coincida per petitum e causa petendi; non impedisce azioni diverse, anche se collegate ai medesimi fatti storici o alle stesse somme richieste.
  • La mera connessione tra due domande o la riferibilità delle stesse a un comune contesto fattuale non basta a estendere gli effetti preclusivi del giudicato a una domanda nuova, se il titolo azionato è differente.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto può proporre domande alternative a quella monitoria, ma ciò non significa che domande diverse non proposte in quel giudizio siano successivamente precluse per il solo fatto della loro astratta proponibilità.
  • Per escludere la responsabilità aquiliana non è sufficiente richiamare precedenti decisioni che abbiano inciso solo su profili economici del rapporto: occorre che il giudicato abbia investito anche l’accertamento dei presupposti dell’illecito, incluso l’elemento soggettivo quando rilevante.
  • Le decisioni che si limitano a negare una pretesa retributiva per ragioni legate al bando o alla mancanza di prestazione non equivalgono, di per sé, a un accertamento definitivo sull’assenza di responsabilità dell’amministrazione per la diversa domanda risarcitoria.
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