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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27275/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, poi transitato al Ministero dell'economia e delle finanze, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a conservare il controvalore economico delle concessioni di viaggio già godute al momento del passaggio alla nuova amministrazione, per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 13 maggio 2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo congruo parametrare tale controvalore alla carta di libera circolazione su tutta la rete ferroviaria. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'appello del Ministero perché redatto come mera riproposizione del ricorso di primo grado, senza specifici riferimenti alla sentenza impugnata e alle relative argomentazioni. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., dell'art. 156 c.p.c. sul raggiungimento dello scopo, dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 11 e 117 Cost., sostenendo che l'appello fosse comunque sufficientemente specifico e che la declaratoria di inammissibilità fosse erronea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza d'appello, e dunque tardivamente. Ha inoltre affermato che, anche a voler prescindere dalla tardività, il motivo era comunque inammissibile perché il ricorso non rispettava l'onere di autosufficienza: il Ministero non aveva trascritto né specificamente indicato gli atti processuali rilevanti, in particolare l'atto di appello e la motivazione della sentenza di primo grado, impedendo alla Corte di verificare la denunciata erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il Ministero è stato quindi condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello; la Corte d'appello aveva ritenuto il gravame inammissibile per mancanza di specificità e la Cassazione ha confermato che, per contestare tale statuizione, occorreva riportare gli atti rilevanti.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla specificità dei motivi nell'appello del rito del lavoro.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di raggiungimento dello scopo, ma la Corte ha ritenuto dirimente l'inammissibilità per tardività e difetto di autosufficienza.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione/struttura della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato quale parametro del vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla lesione del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto a un equo processo.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 117 Cost. in relazione alla CEDU.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali derivanti dall'art. 6 CEDU.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il principio di autosufficienza impone, nel dedurre errores in procedendo, la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti, così da consentire il controllo della censura senza ricorrere a fonti esterne.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte ha distinto l'onere di produzione dell'atto da quello di specifica indicazione e trascrizione richiesto dall'art. 366 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico i fatti processuali rilevanti e trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti e i documenti decisivi; non basta un rinvio generico agli atti di merito o la sola indicazione della loro sede di reperimento.
  • L'onere di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. è distinto dall'onere di produzione ex art. 369 c.p.c.: la mera produzione o indicazione dell'atto non sostituisce la necessaria esposizione del suo contenuto rilevante nel ricorso.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile per tardività.
  • La censura contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede che nel ricorso per cassazione siano riportati, nelle parti essenziali, sia la motivazione della sentenza di primo grado sia il contenuto dell'atto di appello, così da consentire alla Corte il controllo della decisività della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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