Cassazione Civile, Ordinanza n. 27307/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte del datore di lavoro pubblico, della pausa giornaliera di 10 minuti spettante ai dipendenti dopo oltre sei ore consecutive di lavoro. I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto alla pausa e il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla sistematica assegnazione a turni consecutivi protrattisi per molti anni senza fruizione della pausa. La Corte d'appello aveva respinto l'appello del datore di lavoro, ritenendo che la condotta datoriale, per durata e modalità, consentisse di presumere il danno subito dai lavoratori. In cassazione il datore di lavoro ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2087 e 1218 c.c., sostenendo che il danno non poteva dirsi in re ipsa e che i dipendenti non avevano allegato né provato le conseguenze dannose concrete; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2087, 2059, 2697 e 2729 c.c., censurando l'uso della prova presuntiva e lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato elementi come locali di riposo, poltrone relax, tipologia delle mansioni, ore effettive e condizioni di lavoro individuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva reputato legittimo il ricorso alla prova presuntiva per desumere il danno da usura psico-fisica dalla protratta e continuativa violazione dell'obbligo di concedere la pausa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte osserva che la doglianza è in realtà una critica alla ricostruzione fattuale e non evidenzia un vero errore di regola sull'onere della prova.
art. 2087 c.c.
Citado come norma che fonda gli obblighi di protezione del datore di lavoro; la Corte valorizza l'illegittimità della condotta datoriale protrattasi nel tempo e la sua idoneità a incidere sull'integrità psico-fisica dei lavoratori.
art. 1218 c.c.
Richiamato per sostenere la responsabilità da inadempimento; la Corte non nega il principio, ma rileva che le censure non colpiscono una violazione di legge bensì la valutazione di merito.
art. 2059 c.c.
Invocato nel secondo motivo in relazione al danno non patrimoniale; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma, poiché ritiene inammissibile la doglianza.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la prova presuntiva richiede presunzioni gravi, precise e concordanti e che il controllo di legittimità è limitato ai casi in cui il giudice di merito utilizzi presunzioni prive di tali requisiti, non quando si contesti la diversa inferenza probabilistica o la ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge; la Corte precisa che non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di violazione dell'art. 2729 c.c.
art. 8 d.lgs. n. 66/2003
Richiamato dalla Corte per indicare che la pausa è funzionale al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e che la sua mancata fruizione, protratta nel tempo, è elemento idoneo a sorreggere la presunzione del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di prova presuntiva, il giudice di merito deve fondare il ragionamento inferenziale su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente secondo il criterio della convergenza del molteplice, e non mediante analisi atomistica dei singoli elementi.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia tratto la presunzione da fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza; non è invece consentito sollecitare una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto o una diversa inferenza probabilistica.
- La protratta violazione, per molti anni, dell'obbligo datoriale di concedere la pausa lavorativa prevista dalla legge può costituire un fatto noto idoneo a fondare, in via presuntiva, l'accertamento del danno da usura psico-fisica subito dal lavoratore.
- Il danno da usura psico-fisica non è affermato come in re ipsa in astratto, ma può essere ritenuto provato mediante presunzioni quando la condotta datoriale sia intrinsecamente lesiva per durata, sistematicità e modalità di organizzazione del lavoro.
- Quando il motivo di ricorso contesta la valutazione complessiva degli indizi e non la regola giuridica applicata, la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del merito ed è inammissibile in sede di legittimità.
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