Cassazione Civile, Ordinanza n. 27466/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di merito in cui, in appello, la domanda è stata accolta solo in parte con riferimento alle spese di lite: la Corte territoriale ha aumentato la liquidazione del primo grado e ha liquidato anche le spese dell’appello, ma in importi ritenuti dal ricorrente inferiori ai parametri forensi. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato, sostenendo che il giudice non potesse scendere sotto i minimi tabellari e che la normativa invocata dalla Corte d’appello fosse inconciliabile con il sistema attuale dei parametri; (2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente/incongrua sulla riduzione dei compensi sotto i minimi, giustificata dalla parziale cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento in corso di causa delle pretese; (3) violazione delle medesime norme sostanziali e processuali per la liquidazione delle spese d’appello in euro 300,00, ritenuta non motivata e inferiore ai minimi tabellari, senza distinzione per fasi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: la motivazione della Corte d’appello, pur sintetica, era sufficiente e la riduzione dei compensi era stata giustificata dalle peculiari modalità di svolgimento e conclusione del giudizio, restando il potere di modulare le spese entro i limiti consentiti. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la liquidazione delle spese di appello era comunque superiore al minimo tabellare applicabile ratione temporis (euro 247) e che, in un giudizio in cui l’impugnazione riguardava solo le spese, il valore della controversia va determinato con il criterio del disputatum, cioè avendo riguardo all’importo delle spese liquidate in primo grado. Il ricorrente è stato quindi soccombente; viene inoltre richiamata l’asserita sussistenza dei presupposti per l’esonero dal pagamento delle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ma ciò non incide sull’esito del ricorso.
Norme richiamate
invocato per contestare la liquidazione dei compensi professionali; la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce del potere del giudice di modulare i compensi secondo i parametri e le peculiarità del caso
richiamato quale base della regolazione delle spese, ma non impedisce la riduzione dei compensi nei limiti consentiti dai parametri e dalla motivazione sulle peculiarità del processo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-giuridico; una motivazione succinta ma comprensibile non è apparente
i parametri non impongono il valore medio come vincolante; il giudice può collocarsi tra minimo e massimo e, in presenza di specifiche ragioni, può motivare una ulteriore modulazione secondo le peculiarità del giudizio
richiamato come modifica del D.M. n. 55/2014; non esclude la riduzione entro il limite del 50% nei casi consentiti
art. 4 L. n. 724/1942
richiamato dalla Corte d’appello per giustificare la riduzione dei compensi in ragione della semplicità/pregnante definizione della lite; consente la riduzione fino al 50% nei casi indicati
art. 60 R.D. n. 1578/1933
richiamato per affermare che, in presenza di causa di facile trattazione, il giudice può scendere sotto i minimi tariffari con espressa motivazione
norma sulla distrazione delle spese, applicata dalla Corte d’appello nel disporre la distrazione in favore del difensore
richiamato con riferimento alla dichiarazione del ricorrente di trovarsi nelle condizioni reddituali per l’esonero dal pagamento delle spese di lite e del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non è vincolato al valore medio dei parametri forensi, potendo determinare il compenso tra minimo e massimo e, in presenza di specifiche ragioni legate alle modalità di svolgimento e conclusione del giudizio, discostarsi ulteriormente con motivazione.
- Il vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso logico-giuridico; una motivazione sintetica, ma idonea a rendere comprensibile la ratio della decisione, non è apparente.
- La contestazione in cassazione della liquidazione delle spese non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o dei fatti processuali, essendo precluso trasformare il vizio di violazione di legge in un nuovo scrutinio del potere discrezionale del giudice di merito.
- Quando l’impugnazione riguarda esclusivamente la regolazione delle spese, il valore della controversia va determinato con il criterio del disputatum, cioè avuto riguardo all’importo delle spese poste a base della lite.
- La riduzione dei compensi sotto i limiti ordinari può essere giustificata dalla particolare semplicità della causa o dalla definizione parziale della materia del contendere, purché la motivazione faccia riferimento a circostanze concrete del processo.
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