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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La compagnia aerea ha impugnato l'avviso di accertamento IRESA per l'anno 2013 (tributo regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili), deducendo: (i) applicazione retroattiva di norme regionali e statali (L.R. n.11/2015, D.L. n.145/2013 conv. L. n.9/2014); (ii) violazione della direttiva UE 2002/30/CE e del D.Lgs. n.13/2005 perché la direttiva imporrebbe criteri vincolanti anche sulla imposizione fiscale (tasse sul rumore) e andrebbe chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE; (iii) violazione della L. n.342/2000 (artt. 90 e ss.) e dei principi costituzionali perché la disciplina regionale non rispetterebbe il vincolo di destinazione prioritario delle entrate alla tutela acustica (la Regione avrebbe destinato solo il 10%); (iv) profili di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento e carenza di motivazione. La Corte ha ricostruito la genesi normativa dell'IRESA, ha qualificato l'imposta come tributo proprio regionale (per effetto del D.Lgs. n.68/2011) rispetto al regime previgente, ha ritenuto infondate le censure sulla retroattività (principio di irretroattività delle norme tributarie salvo casi tassativi), ha escluso che la direttiva UE regoli direttamente l'imposta (la direttiva disciplina restrizioni operative e menziona le tasse sul rumore tra le misure da considerare, non impone la normativa fiscale), ha ritenuto che il vincolo di destinazione del gettito attiene alla gestione delle entrate e non incide sulla costituzione dell'obbligazione tributaria, e ha considerato compatibile con i principi costituzionali la scelta del presupposto e della misura regionale purché non arbitraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della compagnia aerea e ha compensato le spese. In sintesi: confermato che l'IRESA, così come disciplinata dalla L.R. Lazio n.2/2013, è legittima; la direttiva 2002/30/CE non imponeva l'omologazione della disciplina impositiva regionale; il vincolo di destinazione del gettito non incide sul rapporto tributario e non legittima l'annullamento dell'imposta; non sussistevano elementi concreti e allegati dalla ricorrente idonei a dimostrare un'alterazione della concorrenza derivante dalla normativa regionale; non è stato ritenuto necessario alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Norme richiamate

  • L.R. Lazio n. 2 del 2013, art. 5 (IRESA)

    La Corte ha ritenuto che la legge regionale abbia istituito l'IRESA come tributo proprio regionale, fissandone presupposto, soggetti, esenzioni e misure; la previsione di destinare il 10% del gettito a indennizzi è una scelta discrezionale di gestione del gettito e non incide sulla perfezione della fattispecie impositiva.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90-95

    La legge statale originaria prevedeva l'IRESA con finalità di disinquinamento acustico e destinazione 'prioritaria' del gettito; la Corte ha osservato che, dopo la devoluzione dell'imposta alle Regioni con D.Lgs. n.68/2011, la Regione può rimodulare elementi essenziali del tributo e che il riferimento agli artt. 90 ss. nella legge regionale non implica l'obbligo di mantenere identiche finalità e modalità.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Ha trasformato l'IRESA in tributo proprio regionale; la Corte ha affermato che da tale devoluzione deriva la potestà regionale di disciplinare gli elementi essenziali del tributo, compresa la possibilità di abrogarlo.

  • D.L. 30 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis (conv. L. 9/2014)

    Stabilisce un valore massimo dei parametri IRESA (0,50 Euro) per evitare distorsioni concorrenziali; la Corte ha ritenuto che tale disposizione costituisca un limite alla potestà regionale ma non abroga retroattivamente le norme regionali già vigenti e non vale per il passato salvo che il legislatore non abbia espressamente previsto efficacia retroattiva.

  • Direttiva 2002/30/CE del Consiglio

    Directive 2002/30/CE (art. 1, 5, 7 e Allegato II)

    La Corte ha chiarito che la direttiva disciplina le 'restrizioni operative' degli aeroporti e fornisce un elenco di misure da considerare (tra cui anche le tasse sul rumore menzionate nell'Allegato II), ma non regolamenta direttamente l'imposizione fiscale; dunque non è fonte che imponga la nullità della normativa regionale né giustifica automaticamente un rinvio pregiudiziale.

  • D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 (recepimento direttiva 2002/30)

    D.Lgs. n.13/2005, all. II, par. 1.4

    La normativa di recepimento si concentra sulle restrizioni operative; menziona le imposte sul rumore come elemento da considerare nella valutazione delle misure restrittive ma non le disciplina direttamente né le rende vincolanti ai fini fiscali.

  • Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000)

    art. 1 comma 2; art. 3 comma 1

    Stabilisce il principio di irretroattività delle norme tributarie; la Corte lo richiamata per escludere che la norma statale o regionale potesse applicarsi retroattivamente con effetti sui periodi d'imposta già maturati.

  • Costituzione italiana

    art. 3; art. 53; art. 117; art. 119

    I profili costituzionali invocati (uguaglianza, capacità contributiva, competenze legislative Stato/Regioni, autonomia finanziaria regionale) sono stati valutati dalla Corte: la disciplina regionale è compatibile con i principi costituzionali purché le scelte siano ragionevoli e non arbitrarie; il presupposto e i parametri dell'IRESA possono essere indici ragionevoli di capacità contributiva.

  • Giurisprudenza citata (Corte Costituzionale sent. n. 13/2015 e altre)

    Corte Cost. sent. n. 13/2015; Corte Cost. sent. n. 18/2013; C.d.S. sent. n. 2746/2014

    La Corte Costituzionale ha già qualificato l'IRESA come tributo regionale proprio e ha ritenuto legittimo il limite statale all'aliquota; la Corte suprema ha interpretato tali pronunce come non ostative alla discrezionalità regionale nella definizione degli elementi essenziali dell'imposta nel nuovo assetto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale sui contributi unificati: la Corte ne dà atto in relazione all'eventuale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Dove un tributo di origine statale è devoluto alla regione (per es. per effetto del D.Lgs. n.68/2011), la Regione può, nel quadro costituzionale e comunitario, definire gli elementi essenziali del tributo (presupposto, soggetti, base, aliquote entro eventuali limiti statali) e la scelta di destinazione del gettito è in larga parte discrezionale e di gestione finanziaria.
  • La menzione di 'tasse sul rumore' in una direttiva UE che disciplina restrizioni operative non equivale a una regolamentazione diretta dell'imposizione fiscale: le direttive possono richiedere che le autorità considerino l'esistenza di misure fiscali quando valutano restrizioni operative, ma non impongono automaticamente regole di determinazione dell'imposta.
  • Il vincolo di destinazione del gettito ha rilievo gestionale/meramente politico e non incide sulla costituzione dell'obbligazione tributaria: la destinazione non trasforma automaticamente l'imposta in tributo di scopo giuridicamente vincolante a favore dei contribuenti.
  • Le contestazioni basate su presunte distorsioni della concorrenza per normative regionali richiedono che il ricorrente alleghi e dimostri in concreto l'effetto distorsivo; mere asserzioni astratte non sono sufficienti.
  • Il principio di irretroattività delle norme tributarie (Statuto del Contribuente) è una barriera importante: modifiche delle aliquote o parametri si applicano di regola al periodo d'imposta successivo, salvo espressa previsione normativa che autorizzi retroattività.
  • I tributi con funzione ambientale in senso lato (effetto indiretto/indennitario) possono utilizzare parametri tecnici o gestionali (numero di decolli, peso, classe di rumorosità) come indici di capacità contributiva se la scelta è ragionevole, proporzionata e non arbitraria; questioni costituzionali su capacità contributiva vanno valutate con flessibilità e nel rispetto del principio di ragionevolezza.
  • Se la questione di interpretazione del diritto europeo è manifestamente infondata (p.es. la direttiva non disciplina direttamente la materia fiscale), il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è necessario.

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