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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28987/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo all’anno d’imposta 1992. Il contribuente, già soccombente in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha proposto tre motivi di ricorso. Con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo l’esistenza di un giudicato esterno formatosi su decisioni relative ad annualità diverse (1988-1991) che avrebbero accertato l’esistenza di un mandato di agenzia tra la sua impresa e una società, con conseguente fatturazione a carico di quest’ultima dei costi dei servizi aggiuntivi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di norme sul giudicato, sulla prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato intestato all’impresa, e non a lui personalmente, il conto corrente oggetto di indagine. Con il terzo motivo ha dedotto, in modo ritenuto molto generico, la violazione del giudicato esterno in relazione a costi ritenuti non inerenti e quindi indeducibili, lamentando anche un vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione del mandato di agenzia e della fatturazione dei servizi aggiuntivi era già coperta da giudicato interno: il punto era stato deciso in senso favorevole all’Ufficio nella precedente fase e non era stato devoluto in cassazione dal contribuente, né oggetto di ricorso incidentale. In ogni caso, ha condiviso anche il rilievo del giudice di rinvio secondo cui le sentenze invocate, riferite ad annualità diverse, non potevano spiegare efficacia di giudicato nel diverso periodo d’imposta in contestazione, richiamando il principio dell’autonomia di ciascun periodo d’imposta. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva accertato che il conto corrente era intestato alla ditta e non personalmente al contribuente; l’eventuale errore percettivo avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione. Inoltre, in materia di accertamento reddituale, i prelevamenti e versamenti non contabilizzati sui conti riconducibili all’impresa si presumono ricavi se il contribuente non dimostra l’estraneità delle operazioni alla produzione del reddito o la loro inclusione nella base imponibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e confusione, perché non individuava specificamente i costi controversi né articolava in modo effettivo il vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato esterno; la Corte ne esclude l’applicazione alle annualità diverse e rileva, per un capo della decisione, la formazione di giudicato interno.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che grava sul contribuente l’onere di dimostrare la natura delle operazioni bancarie e l’estraneità al reddito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte applica la presunzione legale in tema di movimentazioni bancarie non giustificate.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte conferma la presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni non giustificate.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza, in concreto, la presunzione legale ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sulle operazioni bancarie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte respinge i primi due motivi e dichiara inammissibile il terzo per genericità, non per effettiva sussistenza del vizio.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    stabilisce, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione che prelevamenti e versamenti non annotati sui conti correnti siano imputati ai ricavi, salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 7 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per affermare il principio di autonomia di ciascun periodo d’imposta, che impedisce di estendere il giudicato formatosi su annualità diverse, salvo ipotesi eccezionali.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il procedimento camerale di legittimità.

  • d.l. n. 168/2016

    richiamato per la disciplina del rito camerale.

  • L. n. 197/2016

    richiamata per la conversione del d.l. n. 168/2016.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato formatosi su una specifica annualità d’imposta, di regola, non si estende automaticamente ad annualità diverse, per effetto del principio di autonomia di ciascun periodo d’imposta; l’estensione è possibile solo in ipotesi eccezionali di elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria aventi carattere permanente.
  • Il giudicato interno è rilevabile anche d’ufficio e impedisce di riproporre in cassazione questioni già decise in modo definitivo nel capo non impugnato, anche se la parte invoca un diverso giudicato esterno.
  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, le movimentazioni bancarie non annotate contabilmente su conti riferibili all’attività imprenditoriale si presumono ricavi, salvo che il contribuente dimostri specificamente la diversa destinazione delle somme o la loro irrilevanza fiscale.
  • L’errore percettivo del giudice di merito su un dato fattuale non va dedotto come vizio di legittimità, ma va fatto valere con il rimedio della revocazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: una doglianza generica, confusa o priva dell’indicazione puntuale dei fatti e dei costi contestati è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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