Cassazione Civile, Ordinanza n. 14099/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a sette cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’ente della riscossione, ritenendo in sostanza che la prescrizione fosse maturata e che non risultassero atti interruttivi. L’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice d’appello si era limitato ad aderire acriticamente alla sentenza di primo grado senza esaminare compiutamente i motivi di gravame e senza considerare che la controversia riguardava sette cartelle notificate in date diverse; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul processo tributario e sulla prescrizione, deducendo che la documentazione prodotta già in primo grado e riprodotta in appello dimostrava l’interruzione della prescrizione mediante le notifiche delle cartelle e degli atti successivi, e che quindi non poteva dirsi maturato il termine decennale. In via preliminare la ricorrente ha inoltre segnalato che una delle cartelle era stata automaticamente annullata per legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella n. 09720070372382237000, perché annullata automaticamente ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. Per il resto ha accolto entrambi i motivi del ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente e non conforme ai principi sul processo tributario in tema di acquisizione e valutazione della prova documentale. La decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia tenendo conto della documentazione prodotta e della questione relativa alla querela di falso sugli avvisi di ricevimento.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati"
La Corte ha ritenuto che, per la cartella rientrante in tale previsione, fosse intervenuto l’annullamento automatico e quindi la cessazione della materia del contendere.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rendere intelligibile il percorso logico-argomentativo della decisione.
La sentenza è nulla se manca o è solo apparente la motivazione in fatto e in diritto.
È richiesto che la motivazione esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere l’esposizione dei motivi in fatto e diritto; il vizio di motivazione apparente comporta nullità.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario di appello devono essere specificamente esaminati i motivi di gravame.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
In appello sono ammesse produzioni documentali anche relative a documenti già esistenti in primo grado, nei limiti del processo tributario.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte richiama la necessità di sospensione del giudizio tributario in presenza di querela di falso, con rinvio alla definizione della questione pregiudiziale.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di atti della riscossione e loro efficacia interruttiva/collegamento all’intimazione di pagamento.
Richiamato quale norma sulla costituzione in mora e sugli effetti interruttivi collegati agli atti notificati.
Richiamato quale norma sull’interruzione della prescrizione per effetto degli atti idonei.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni di infondatezza dei motivi di appello e senza un effettivo collegamento con la fattispecie concreta.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice del gravame richiama in modo comprensibile gli atti o la sentenza precedente e consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente; non basta un rinvio acritico.
- Nel processo tributario il giudice deve valutare la documentazione già prodotta in primo grado e riprodotta in appello, poiché la disciplina delle prove documentali consente il loro esame anche in secondo grado nei limiti previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992.
- Ai fini della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, il giudice deve considerare tutti gli atti potenzialmente interruttivi allegati e provati, non potendo limitarsi a un solo atto quando la pretesa riguardi più cartelle o più notifiche distinte.
- In presenza di una questione pregiudiziale di falso rilevante sulla validità delle notifiche, il giudice tributario deve verificare la pertinenza e l’incidenza della questione rispetto ai documenti contestati prima di fondare su di essi la decisione.
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