Cassazione Civile, Ordinanza n. 02240/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il riconoscimento del diritto a una remunerazione più elevata per i periodi di specializzazione già svolti, sostenendo che l'adeguamento previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, recepito e reso operativo solo dal 2006-2007, dovesse applicarsi retroattivamente anche ai corsi frequentati in epoca precedente. In subordine chiedevano l'indicizzazione triennale della borsa di studio e l'incremento annuale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. In cassazione hanno dedotto, in sintesi, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o integrazione impropria della motivazione di primo grado, violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata risposta al motivo di gravame, violazione dell'art. 132 c.p.c. per insufficiente motivazione sulla non discriminatorietà del regime applicato, violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 2934 c.c. e delle direttive UE sul presunto tardivo recepimento delle norme comunitarie, erronea esclusione dell'indicizzazione e degli aumenti della borsa di studio, e violazione dell'art. 36 Cost. per il mancato equiparamento dei medici specializzandi ai lavoratori subordinati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, perché la Corte d'appello poteva decidere nel merito anche se la sentenza di primo grado fosse stata ritenuta carente o nulla e aveva comunque risposto alle questioni devolute. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, aderendo al consolidato orientamento secondo cui lo Stato italiano aveva già adempiuto agli obblighi derivanti dalle direttive in materia con il d.lgs. n. 257 del 1991, mentre il d.lgs. n. 368 del 1999 rappresentava una scelta discrezionale successiva, non applicabile retroattivamente ai medici che avevano frequentato i corsi in periodi anteriori al 2006-2007. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ribadendo che le borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici 1998-2005 non erano soggette all'adeguamento triennale e all'incremento annuale. Il sesto motivo è stato assorbito. Pur rigettando il ricorso, la Corte non ha condannato i ricorrenti alle spese perché il controricorso dell'Avvocatura era tardivo; ha inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
la censura di violazione di legge è stata ritenuta in parte inammissibile o infondata alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.
è stata richiamata per le doglianze di nullità processuale e motivazionale, ritenute manifestamente infondate
la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare, avendo deciso sulle questioni devolute
la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente a escludere il vizio denunciato
art. 3 Cost.
non è violato se il legislatore differisce l'entrata in vigore di una disciplina più favorevole, rientrando ciò nella sua discrezionalità
è stata richiamata dai ricorrenti, ma la doglianza è stata respinta nel quadro della disciplina delle direttive e della prescrizione non è risultata decisiva
artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE
la Corte ha ricostruito il recepimento del principio di adeguata remunerazione già con il d.lgs. n. 257 del 1991
artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999
disciplinano il nuovo contratto di formazione specialistica, ma come scelta successiva del legislatore nazionale e non quale primo recepimento obbligato
art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 1999
l'operatività del nuovo sistema retributivo è stata collocata dall'anno accademico 2006-2007
art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
ha già dato attuazione all'obbligo di adeguata remunerazione; non consente, per gli anni 1998-2005, l'indicizzazione e l'incremento annuale richiesti
art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale
art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002
ha confermato il blocco dell'adeguamento della borsa di studio
art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005
ha reso operativo dal 2006-2007 il nuovo meccanismo previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 36 Cost.
non si applica ai medici specializzandi come se fossero lavoratori subordinati
direttiva 93/16/CEE
non ha portata innovativa rispetto alle direttive precedenti, essendo una codificazione in testo unico
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
sono state ricomprese nel successivo testo unico della direttiva 93/16/CEE
direttiva 82/76/CEE
ha introdotto il principio dell'adeguata remunerazione, poi recepito internamente con il d.lgs. n. 257 del 1991
Massime di principio
- In materia di medici specializzandi, il recepimento degli obblighi europei sulla remunerazione adeguata può ritenersi già avvenuto con la disciplina nazionale del 1991, se questa ha introdotto una borsa di studio coerente con il parametro comunitario, anche se la normativa successiva ha adottato un modello diverso e più favorevole.
- La direttiva successiva che riunisce in testo unico precedenti direttive non ha, di per sé, portata innovativa sul contenuto sostanziale dell'obbligo di remunerazione adeguata, se si limita a codificare e coordinare la disciplina preesistente.
- Il legislatore nazionale conserva discrezionalità nel determinare la misura concreta della remunerazione o della borsa di studio, entro il limite dell'obbligo di adeguatezza, e può differire l'entrata in vigore di una disciplina migliorativa senza violare di per sé il principio di uguaglianza.
- Le domande volte ad applicare retroattivamente una disciplina più favorevole non possono essere accolte solo perché la normativa successiva appare più idonea o più congrua rispetto alla precedente, se la disciplina anteriore era già idonea a soddisfare gli obblighi derivanti dalle direttive.
- L'adeguamento triennale e l'incremento annuale della borsa di studio dei medici specializzandi possono essere esclusi da successive leggi di contenimento della spesa, quando la giurisprudenza consolidata riconosce che il blocco rientra nella manovra economica generale e non è irragionevole.
- Nel giudizio d'appello, anche a fronte di una sentenza di primo grado ritenuta lacunosa o viziata, il giudice di secondo grado deve, salvo ipotesi di rimessione al primo giudice, decidere la causa nel merito e sanare il vizio processuale con una pronuncia sostitutiva.
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