Cassazione Civile, Ordinanza n. 35697/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso due cartelle di pagamento riferite agli anni d’imposta 2010 e 2011 e ai relativi estratti di ruolo, da cui diceva di avere avuto conoscenza solo successivamente. Le cartelle contestavano l’illegittimo utilizzo di crediti d’imposta mediante indebite compensazioni. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che l’Ufficio avesse provato la notifica delle cartelle e che la contribuente non avesse specificamente dedotto in primo grado la nullità delle notifiche PEC, limitandosi a sostenerne la mancanza o inesistenza. In Cassazione la società ha articolato due motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello, per violazione delle norme sulla motivazione; 2) falsa applicazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello nel processo tributario, sostenendo che l’eccezione di nullità delle notifiche era stata introdotta già in primo grado con memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha rilevato che, in base all’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, come convertito, e al nuovo comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, l’estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella asseritamente non o invalidamente notificata è impugnabile solo se il debitore dimostri uno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla norma. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che tale disciplina si applica anche ai giudizi pendenti e che l’interesse può essere allegato anche in Cassazione, ma nella specie la ricorrente non aveva dedotto alcun interesse qualificato tra quelli previsti dalla legge. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate integralmente; è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio processuale dedotto con il primo motivo
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di deposito/introduzione delle eccezioni nel giudizio tributario
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il divieto di eccezioni nuove in appello nel processo tributario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio di falsa applicazione di legge dedotto con il secondo motivo
norma che ha introdotto l’attuale disciplina dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata
legge di conversione che ha inserito la modifica normativa nel d.l. n. 146/2021
norma del sistema della riscossione in cui è stato inserito il comma 4-bis
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come una delle ipotesi tassative di pregiudizio che legittimano l’impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per l’ipotesi di riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio
indicato come base del deposito documentale in Cassazione per dimostrare la persistenza dell’interesse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
richiamati nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate
art. 6 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della norma
Massime di principio
- Nel sistema dell’impugnazione della riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la cartella di pagamento asseritamente non notificata o invalidamente notificata è impugnabile solo se il contribuente dimostra uno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla legge.
- La disciplina introdotta dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come convertito, e dal comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica l’interesse ad agire in materia di ruolo e cartella.
- L’interesse ad impugnare può essere allegato e documentato anche nel giudizio di legittimità, mediante produzione documentale, purché ricorra una delle ipotesi tipizzate dalla norma; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Quando la mancanza di interesse all’impugnazione emerge in sede di legittimità, la Corte può rilevarla d’ufficio e disporre la compensazione delle spese.
- Nel processo tributario il ricorrente non può limitarsi a contestare in modo generico l’inesistenza della notifica se poi intende far valere specifiche nullità: la deduzione dei vizi deve essere formulata in modo coerente e tempestivo, secondo le regole del rito applicabile.
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