Cassazione Civile, Ordinanza n. 04698/2025 del 22/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con irrogazione di sanzioni, emesso da un Comune in relazione a terreni ritenuti edificabili e alla conseguente base imponibile. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In Cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l’istruttoria e l’accertamento fossero stati condotti senza previo coinvolgimento del contribuente; con il secondo si deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice di merito non avesse valutato la genericità e inattendibilità degli atti utilizzati dal Comune per la stima del valore venale, né le specifiche caratteristiche del terreno. Il ricorrente chiedeva anche la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’interpretazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di IMU, tributo non armonizzato, non opera un generale obbligo di contraddittorio preventivo in assenza di una previsione specifica; ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, evidenziando la diversità di disciplina tra tributi armonizzati e non armonizzati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione articolata e sufficiente, idonea a superare la soglia del "minimo costituzionale": il giudice tributario aveva infatti dato conto della congruità dell’atto impositivo, della procedura di stima adottata dal Comune e della ragione per cui le sanzioni erano state correttamente applicate. In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., a favore della controparte, e al pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato supplementare ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile alla luce del filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
È stato applicato come norma-filtro: il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento consolidato di legittimità.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è stato ritenuto limitato ai casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva e controllabile.
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato come parametro dei contenuti della stima indicata nell’atto impositivo, ritenuti presenti nella scheda allegata dal Comune.
art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997
La Corte ha dato atto che il giudice di merito aveva escluso la sua applicazione al caso concreto, per difetto del presupposto dell’omesso versamento dell’imposta dichiarata.
Poiché il ricorso era deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna ulteriore per lite ritenuta infondata/inammissibile.
È stata disposta anche la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato attestato il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
artt. 3, 24, 53, 111, 117 Cost.
Le censure di incostituzionalità sono state ritenute infondate, in quanto basate su un presupposto normativo non condiviso dalla Corte.
Massime di principio
- In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generale, ma opera solo quando sia espressamente previsto dalla legge; l’assenza di previa interlocuzione non determina di per sé l’invalidità dell’atto impositivo.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio può incidere sulla validità dell’atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e queste non appaiono meramente pretestuose.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza di merito sia priva, in tutto o in parte, di una reale esposizione del percorso logico-giuridico; non basta il dissenso della parte rispetto alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti.
- L’atto impositivo è adeguatamente motivato quando consente di comprendere la base di calcolo, i criteri di stima e gli elementi essenziali posti a fondamento dell’accertamento, rendendo possibile il controllo del ragionamento decisorio.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
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