Cassazione Civile, Ordinanza n. 04676/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Una società aveva contratto due mutui fondiari con una banca, assistiti da fideiussione personale di un terzo; a seguito del mancato pagamento di varie rate, la banca aveva risolto i contratti e avviato l'esecuzione, poi proseguita dalla cessionaria del credito. In opposizione all'esecuzione, la società e il fideiussore avevano dedotto la nullità dei mutui per mancata erogazione delle somme e per asserita violazione del tasso soglia; avevano inoltre sostenuto che i contratti fossero condizionati e quindi nulli, con conseguente inesistenza/inefficacia del titolo esecutivo e improcedibilità dell'esecuzione. In cassazione hanno articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 1813 c.c., assumendo che il giudice dovesse rilevare d'ufficio la mancanza di un valido titolo esecutivo perché le somme non sarebbero state erogate o comunque non sarebbero state nella disponibilità della mutuataria; (2) violazione dell'art. 474 c.p.c., invocando il principio di necessaria esistenza del titolo esecutivo e la conseguente improcedibilità/nullità della procedura esecutiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici e non autosufficienti, perché non indicavano in modo puntuale gli atti processuali e le censure svolte nei gradi di merito, né riportavano le clausole contrattuali rilevanti; ha inoltre rilevato che nei giudizi di merito era stato accertato, anche sulla base di consulenza tecnica, che vi era stata almeno parziale erogazione delle somme e che non era stata efficacemente censurata la statuizione di risoluzione dei mutui per inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la carenza di specificità e di autosufficienza dei due motivi, richiedendo che il ricorrente indichi puntualmente fatti, atti processuali, deduzioni svolte nei precedenti gradi e contenuto delle clausole su cui fonda la censura. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva già accertato l'avvenuta erogazione, almeno parziale, delle somme mutuate e la risoluzione dei contratti per inadempimento, statuizione non specificamente impugnata. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1813 c.c.
È richiamato per contestare la validità del mutuo in assenza di erogazione delle somme; la Corte non entra nel merito della questione perché reputa i motivi inammissibili e aspecifici.
art. 474 c.p.c.
È invocato per sostenere l'inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo e l'improcedibilità dell'esecuzione; la Corte replica che la censura è apodittica e non autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso è privo di specificità, perché non espone compiutamente i fatti e non indica adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non è autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti rilevanti, gli atti processuali, le difese svolte nei gradi di merito e i documenti o le clausole contrattuali su cui fonda il motivo.
- La deduzione della nullità di un contratto posto a fondamento dell'esecuzione non può essere proposta in modo meramente assertivo: occorre specificare la causa di nullità, il relativo contenuto contrattuale e il percorso processuale attraverso cui la questione è stata coltivata.
- In sede di impugnazione della decisione di merito, la parte deve confrontarsi con le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza impugnata; se non censura una statuizione autonoma e decisiva, la doglianza non è idonea a determinare la cassazione.
- La contestazione sull'inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo deve essere accompagnata da una critica argomentata e riferita agli accertamenti di fatto compiuti nei gradi precedenti; la mera invocazione del principio 'nessuna esecuzione senza titolo' non è sufficiente.
- Se il giudice di merito ha accertato, anche tramite consulenza tecnica, l'effettiva o parziale erogazione delle somme mutuate, una censura che neghi tale accertamento deve indicare puntualmente elementi processuali contrari e non può risolversi in una semplice negazione apodittica.
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