Cassazione Civile, Ordinanza n. 04678/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi e da successive opposizioni ex art. 615 c.p.c. relative a crediti e controcrediti tra una creditrice originaria e una banca. Dopo che era stato accertato in un precedente giudizio il diritto della creditrice a proseguire l'esecuzione limitatamente a un residuo credito, la banca aveva proposto una seconda opposizione eccependo la compensazione con un proprio controcredito risultante da una sentenza passata in giudicato. Nel giudizio di merito successivo si erano poi inseriti tardivamente altri creditori intervenuti. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto che la causa fosse di competenza del Giudice di Pace per valore, escludendo che l'eccezione di compensazione o la domanda della creditrice di accertamento di un credito superiore a quello opposto in compensazione potessero spostare la competenza al Tribunale. Gli eredi della creditrice hanno proposto regolamento di competenza deducendo, da un lato, l'inammissibilità della declinatoria di incompetenza per tardività e, dall'altro, l'errore del Tribunale nel non qualificare come riconvenzionale la domanda con cui era stato chiesto l'accertamento di un controcredito superiore a 5.100 euro, idoneo a radicare la competenza del Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo. Ha affermato che la domanda della creditrice di accertamento del proprio controcredito rispetto a quello fatto valere in compensazione dalla banca integra una domanda riconvenzionale, pur se formulata in modo generico, e che il valore della domanda, superiore alla soglia di competenza del Giudice di Pace, determina la competenza del Tribunale. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza solo parziale e per la natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
Regola l'opposizione all'esecuzione; la banca vi ha proposto le proprie difese e l'opposizione è stata il contesto processuale della controversia.
È richiamato in relazione al momento della prima udienza e alla dedotta tardività della pronuncia sull'incompetenza.
La Corte esclude che imponga al giudice di decidere l'incompetenza per valore necessariamente in prima udienza; è sufficiente che la questione sia rilevata tempestivamente rispetto allo stato del processo.
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione si determina in base al credito per cui si procede, ma tale criterio opera come regola di competenza per valore e si combina con le regole sul cumulo di domande.
Nel ragionamento del Tribunale era la norma che portava alla competenza del Giudice di Pace per valore; la Corte la supera in presenza della domanda riconvenzionale di valore superiore.
La domanda ulteriore/reconvenzionale va considerata nel cumulo ai fini della competenza per valore; il suo valore concorre alla determinazione del giudice competente.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'eccezione di compensazione non potesse spostare la competenza; la Corte osserva che qui rileva invece la domanda riconvenzionale.
La Corte osserva che anche un'eventuale nullità della domanda non priva il giudice adito del potere di conoscerla e di consentirne la sanatoria.
Richiamato in tema di spese di lite, che la Corte compensa valorizzando le ragioni ulteriori indicate dalla giurisprudenza costituzionale.
È il parametro del motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione di legge sulla competenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda con cui l'opponente o l'opposto chieda l'accertamento di un proprio controcredito verso la controparte, quando sia diretta a superare l'eccezione di compensazione e abbia un autonomo valore economico, integra una domanda riconvenzionale ai fini della competenza per valore.
- Ai fini della competenza per valore, il criterio speciale dell'art. 17 c.p.c. per le opposizioni esecutive si coordina con la regola generale sul cumulo delle domande: se nel processo viene proposta una domanda ulteriore di valore autonomo, il valore complessivo va considerato nella determinazione del giudice competente.
- L'eccezione di compensazione, di per sé, non amplia l'oggetto del processo al punto da modificare la competenza; ciò che rileva è l'eventuale autonoma domanda di accertamento del controcredito.
- In materia di incompetenza per valore, il giudice non è tenuto a decidere la questione necessariamente nella prima udienza, purché la rilevi e la definisca tempestivamente nello sviluppo del processo, anche dopo attività preliminari necessarie come l'integrazione del contraddittorio.
- Anche una domanda formulata in modo non perspicuo o potenzialmente nulla resta valutabile dal giudice adito ai fini della competenza e, se del caso, della sanatoria dei vizi dell'atto.
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