Cassazione Civile, Ordinanza n. 04677/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce da un pignoramento mobiliare eseguito nei confronti della società ricorrente. La società propose opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice dell'esecuzione; nella fase sommaria il pignoramento non ebbe seguito perché la creditrice non iscrisse a ruolo la procedura, e il giudice fissò il termine per introdurre il giudizio di merito. Nel merito il tribunale dichiarò cessata la materia del contendere, ma regolò le spese secondo soccombenza virtuale ponendole a carico della società opponente, ritenendo sostanzialmente tardiva l'opposizione. In Cassazione la società dedusse due motivi: con il primo censurò, per violazione di norme processuali e nullità della sentenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese; con il secondo contestò l'individuazione del dies a quo dell'opposizione esecutiva e ancora il regolamento delle spese. La ricorrente sosteneva che non fossero stati adeguatamente considerati i motivi originari dell'opposizione e che la decisione fosse viziata da carenza o apparenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la carenza di specificità dei motivi, perché il ricorso non riportava adeguatamente gli originari motivi di opposizione proposti nella fase sommaria, i quali restano immutabili nella successiva fase di merito. Inoltre ha osservato che mancava una censura idonea a scalfire il capo decisorio sulla tardività dell'opposizione: il legale rappresentante della società aveva ricevuto personalmente il pignoramento ed era stato nominato custode nello stesso atto, sicché non era stata provata una conoscenza successiva del pignoramento tale da rendere tempestiva l'opposizione proposta oltre il termine. La Corte ha anche ribadito che, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il mancato compimento delle formalità di iscrizione a ruolo non rileva ai fini del rispetto del termine assegnato per introdurre la fase di merito, avendo tale adempimento solo funzione di distinguere la fase sommaria da quella di merito. Confermata, infine, la correttezza della regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità perché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza, anche in termini di soccombenza virtuale.
art. 99 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso, senza accoglimento delle censure.
art. 100 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel ricorso, senza accoglimento delle censure.
art. 306 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla cessazione della materia del contendere.
art. 617 c.p.c.
Norma di riferimento dell'opposizione agli atti esecutivi e della relativa impugnazione.
art. 618 c.p.c.
Richiamato per la struttura bifasica dell'opposizione agli atti esecutivi e per il giudizio di merito in unico grado.
art. 629 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo tra le norme processuali invocate.
art. 632 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo tra le norme processuali invocate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione e la dedotta nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per la dedotta insufficienza o apparenza della motivazione.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure di nullità e motivazione.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure di nullità e motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per vizio motivazionale.
art. 518 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del pignoramento mobiliare e alla decorrenza del termine per l'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la fase di merito conserva l'oggetto dell'opposizione proposta nella fase sommaria; il ricorso per cassazione deve quindi riportare in modo specifico gli originari motivi di opposizione, pena l'inammissibilità per difetto di specificità.
- Ai fini della tempestività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. rileva la conoscenza dell'atto esecutivo da parte del soggetto interessato; se il verbale di pignoramento attesta la ricezione personale dell'atto e la nomina a custode, la parte che deduca una conoscenza successiva deve provarla.
- Nel pignoramento mobiliare, l'accettazione della nomina a custode è indice significativo della piena consapevolezza dell'intervenuto pignoramento e delle sue conseguenze giuridiche.
- Nell'opposizione agli atti esecutivi il mancato compimento delle formalità di iscrizione a ruolo non incide sul rispetto del termine assegnato per introdurre la fase di merito, avendo tale adempimento funzione meramente organizzativa della struttura bifasica del giudizio.
- La regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale quando il processo si estingue o viene dichiarata cessata la materia del contendere, dovendosi individuare la parte che, in base alla corretta valutazione della controversia, sarebbe risultata soccombente.
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