Cassazione Civile, Ordinanza n. 04675/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi nei confronti dei crediti della debitrice e, a seguito della richiesta di conversione del pignoramento da parte di quest'ultima, il giudice dell'esecuzione aveva determinato l'importo da versare in sostituzione dei beni pignorati e liquidato le spese della procedura. Il tribunale, decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice avverso tale ordinanza di conversione, aveva rideterminato la somma, escluso l'IVA sul credito dell'avvocato intervenuto quale difensore antistatario e dichiarato inammissibile la contestazione sulla natura privilegiata del credito professionale. La ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi, ma il testo della decisione di legittimità non ne esplicita il contenuto analitico; la Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio processuale decisivo: nel giudizio di opposizione relativo a un'espropriazione presso terzi, i terzi pignorati sono litisconsorti necessari, e nel caso concreto i terzi specificamente individuati nella sentenza impugnata non risultavano partecipi del giudizio né posti in condizione di parteciparvi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto un pignoramento presso terzi fosse mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi pignorati, che la stessa sentenza impugnata indicava espressamente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e riesamini la causa nel rispetto dei limiti propri della fase rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi, senza statuizioni sulla fase rescissoria o sulla quantificazione delle somme da assegnare. Le spese della fase di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado o di unico grado di merito per l'integrazione del contraddittorio quando il vizio sia rilevato in cassazione.
è richiamato quale base del rinvio al giudice di primo grado per la rimessione della causa a seguito di contraddittorio originariamente non integro.
non citato espressamente; non pertinente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativo a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione determina la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.
- Il difetto originario di contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità.
- Se il vizio riguarda un giudizio di unico grado di merito, la Corte deve cassare con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- Nel rinvio conseguente a tale vizio, il giudice deve limitarsi alla fase rescindente dell'opposizione e non può adottare statuizioni proprie della fase rescissoria, come la determinazione delle somme da assegnare.
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