Cassazione Civile, Ordinanza n. 29234/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato su IRAP, IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2009. La cartella traeva origine da un preteso omesso o carente versamento di somme risultanti dalla dichiarazione. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse rilevato l’inammissibilità dell’eccezione dell’Ufficio, proposta solo in appello, relativa all’invio della comunicazione di irregolarità. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000 e degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio preventivo e inviare l’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo, nonostante la presentazione della dichiarazione e alcuni pagamenti già eseguiti. Entrambi i motivi erano inoltre formulati come vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili, ma li ha dichiarati inammissibili e infondati. Ha escluso innanzitutto la deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Nel merito ha affermato che, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la comunicazione preventiva non è necessaria quando la cartella deriva dal mancato versamento di somme già esposte in dichiarazione dal contribuente o da divergenze tra quanto dichiarato e quanto versato. Ha inoltre ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 6, comma 5, L. 212/2000 è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non ravvisata nel caso concreto, in cui l’iscrizione a ruolo riguardava soli tributi riconosciuti come dovuti e soltanto parzialmente versati. Ha infine escluso la motivazione apparente, ritenendo la sentenza impugnata sufficientemente argomentata e conforme al minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nei controlli automatizzati la comunicazione preventiva non è necessaria quando la pretesa deriva da omesso versamento di somme già dichiarate o da mere divergenze tra dichiarato e versato; la procedura ha natura sostanzialmente automatica e documentale.
art. 54-bis d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633
richiamato come norma parallela per i controlli automatizzati in materia IVA, con la stessa logica di iscrizione a ruolo per omessi versamenti.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
l’obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non opera automaticamente in ogni iscrizione a ruolo conseguente a liquidazione ex art. 36-bis.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità di eccezioni nuove in appello; la Corte non accoglie la censura.
richiamato come norma sulle preclusioni in appello, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
la Corte precisa che il motivo ex n. 5 non è proponibile in presenza di doppia conforme.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale; qui la sentenza di merito non è apparente né incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione si configura solo quando la motivazione manchi o sia apparente, perplessa o incomprensibile.
insieme all’art. 132 c.p.c. consente di verificare la presenza del requisito motivazionale minimo.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base della stessa ricostruzione fattuale, configurandosi una doppia conforme.
- Nelle iscrizioni a ruolo conseguenti a controllo automatizzato, la comunicazione preventiva non è necessaria quando la pretesa deriva da omessi versamenti di somme già indicate dal contribuente in dichiarazione o da discrepanze meramente contabili tra dichiarato e versato.
- L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del contribuente sorge solo se la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti; non è imposto in modo generalizzato per tutte le liquidazioni automatizzate.
- La mancata emissione della comunicazione di irregolarità, nei casi in cui la pretesa sia fondata su dati dichiarativi certi e su omessi versamenti, non determina nullità della cartella di pagamento.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente o risulta incomprensibile; non è sufficiente che sia sintetica, purché consenta di comprendere la ratio decidendi.
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