Cassazione Civile, Ordinanza n. 07663/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte non versate relative all’anno d’imposta 2006, a seguito di controlli automatizzati e di una precedente adesione del contribuente alla rateizzazione ex art. 3-bis d.lgs. 462/1997, oltre che per pretese relative all’anno 2011. In primo grado la cartella era stata annullata per asserito difetto di motivazione. In appello l’Agenzia aveva contestato tale esito e il contribuente aveva eccepito la prescrizione della pretesa relativa al 2006. La CTR aveva accolto sul punto l’eccezione del contribuente, ritenendo applicabile una prescrizione quinquennale e affermando che il primo giudice non si fosse pronunciato sull’eccezione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis d.lgs. 462/1997 e dell’art. 7, comma 1, l. 212/2000, sostenendo che la cartella, notificata il 23/01/2015, era tempestiva perché la decadenza dalla rateazione per omesso pagamento della diciannovesima rata comportava l’iscrizione a ruolo e la notifica entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata; inoltre la domanda di rateizzazione e i pagamenti eseguiti costituivano riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia, ritenendo errata la sentenza della CTR nella parte in cui aveva dichiarato prescritta la pretesa relativa all’anno 2006. La Corte ha osservato che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto omessa una pronuncia del primo giudice sulla prescrizione, mentre la CTP aveva in realtà escluso la tardività della notifica; soprattutto, ha rilevato che, in caso di rateizzazione ai sensi dell’art. 3-bis d.lgs. 462/1997, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio e la notificazione della cartella va eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata. Poiché la cartella era stata notificata il 23/01/2015 dopo la scadenza della diciannovesima rata nel 2013, la notifica era tempestiva. La Corte ha inoltre valorizzato la domanda di rateizzazione e i pagamenti eseguiti come fatto idoneo a interrompere la prescrizione del credito. La decisione è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
La rateizzazione delle somme da controllo automatizzato è ammessa sino a venti rate trimestrali; l’omesso pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi.
art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva entro il termine della rata seguente comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi in misura piena.
art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Nel testo ratione temporis vigente, il mancato pagamento anche di una sola rata comportava la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto al netto di quanto versato.
art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notificazione delle cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo per decadenza dalla rateazione deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La pretesa originava da un controllo automatizzato della dichiarazione fiscale.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla motivazione degli atti tributari, ma la Corte non fonda la decisione su di essa.
La CTR ha erroneamente ritenuto omessa una pronuncia del primo giudice sulla prescrizione; la Corte rileva che la CTP si era invece pronunciata sul punto.
La richiesta di rateizzazione del debito fiscale, insieme ai pagamenti eseguiti, integra riconoscimento del debito e ha efficacia interruttiva della prescrizione.
La CTR ha fatto riferimento alla prescrizione quinquennale, ma la Corte ne ha censurato l’applicazione alla fattispecie.
Norma processuale posta a base del motivo per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di riscossione conseguente a controllo automatizzato e adesione alla rateizzazione, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima determina la decadenza dal beneficio e consente l’iscrizione a ruolo dei residui importi, con notifica della cartella entro il termine fissato dalla disciplina speciale, che decorre dalla scadenza della rata non pagata.
- La domanda di rateizzazione del debito tributario e i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano possono integrare un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, senza che sia necessario un intento negoziale o una formale rinuncia a contestare la pretesa.
- Nel valutare l’eventuale omissione di pronuncia del giudice di primo grado, occorre verificare il contenuto effettivo della decisione e non limitarsi a un’affermazione apodittica del giudice di appello: se il primo giudice ha comunque esaminato, sia pure sinteticamente, il punto controverso, non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c.
- La prescrizione invocata contro una pretesa erariale va coordinata con gli effetti interruttivi derivanti da atti del debitore incompatibili con la volontà di opporsi al credito, come la richiesta di rateizzazione e l’adempimento parziale del piano.
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