Cassazione Civile, Ordinanza n. 10015/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la mancata utilizzazione, da parte dell'ente locale, di graduatorie relative a progressioni verticali riservate al personale interno, che i ricorrenti ritenevano ancora efficaci e utilizzabili per lo scorrimento anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che: le nuove norme non avessero disposto la caducazione delle graduatorie già formate; le disposizioni sulla durata/proroga delle graduatorie concorsuali dovessero applicarsi anche alle progressioni verticali; i regolamenti e le delibere dell'ente avessero previsto l'utilizzo delle graduatorie per un triennio; l'ente avesse in passato già scorrimento in favore di interni; e che anche la normativa sopravvenuta del 2017 confermasse la legittimità dei concorsi riservati agli interni. I motivi di ricorso in cassazione erano cinque: violazione di legge sulle procedure concorsuali e sullo scorrimento delle graduatorie; omesso esame del regolamento/deliberazioni comunali che avrebbero attribuito efficacia triennale alle graduatorie; violazione delle norme sulle proroghe delle graduatorie e sull'art. 97 Cost.; omesso esame della regola che consentirebbe concorsi riservati agli interni purché sia garantito l'accesso dall'esterno; omesso esame di fatti decisivi relativi al contenuto dell'appello. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo che, dal 1° gennaio 2010, le norme del d.lgs. n. 150 del 2009 abbiano introdotto un divieto immediatamente cogente di scorrere graduatorie relative a procedure integralmente riservate al personale interno, e che le regole sulla durata e proroga delle graduatorie possano operare solo per graduatorie non incompatibili con quel sopravvenuto divieto.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente tutti i motivi e li ha rigettati integralmente. Ha affermato che l'art. 24 e l'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, letti insieme all'art. 74 del medesimo decreto, hanno efficacia immediata e costituiscono principi generali di diretta attuazione dell'art. 97 Cost., imponendo dal 1° gennaio 2010 il ricorso al concorso pubblico con sola riserva non superiore al 50% per il personale interno. Ne consegue che non è più consentito lo scorrimento di graduatorie formate da procedure riservate esclusivamente agli interni, anche se preesistenti. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti i regolamenti e le delibere comunali richiamati dai ricorrenti, perché non possono prevalere sulla normativa sopravvenuta; ha ritenuto non decisivo l'eventuale precedente utilizzo della graduatoria in favore di interni, perché un eventuale comportamento illegittimo della PA non legittima la reiterazione della violazione; e ha escluso che le norme sulla durata triennale e sulle proroghe delle graduatorie, nonché la normativa successiva del 2017, possano fondare l'utilizzo di graduatorie integralmente riservate agli interni in contrasto con il nuovo assetto normativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 150 del 2009
"le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno"
introduce una disciplina immediatamente cogente che impone il concorso pubblico con riserva massima del 50% per gli interni e rende non più consentito lo scorrimento di graduatorie di procedure integralmente riservate al personale interno dopo la sua entrata in vigore
art. 62 d.lgs. n. 150 del 2009
"le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso"
conferma che le progressioni verticali devono avvenire tramite concorso pubblico, ammettendo solo una riserva parziale per il personale interno
art. 74 d.lgs. n. 150 del 2009
qualifica le disposizioni richiamate come norme di diretta attuazione dell'art. 97 Cost. e principi generali dell'ordinamento, applicabili anche alle regioni e agli enti locali
art. 11 preleggi
richiamato come espressione del principio generale di irretroattività, ma non nel senso di salvare lo scorrimento di graduatorie ormai incompatibili con la normativa sopravvenuta
art. 31 d.lgs. n. 150 del 2009
obbliga gli enti locali ad adeguare la propria normativa ai nuovi principi, senza determinare la caducazione automatica degli atti già adottati e delle graduatorie preesistenti; tuttavia tali atti non possono prevalere sul divieto sopravvenuto
art. 91, co. 4, d.lgs. n. 267 del 2000
prevede la vigenza triennale delle graduatorie concorsuali degli enti locali per la copertura dei posti che si rendano successivamente vacanti e disponibili, ma tale regola non opera rispetto a graduatorie il cui utilizzo sia divenuto radicalmente precluso dalla normativa sopravvenuta
art. 35, co. 7-ter d.lgs. n. 165 del 2001
la durata triennale delle graduatorie va coordinata con il divieto di selezioni riservate solo agli interni, sicché non può legittimare l'utilizzo di graduatorie ormai vietate
art. 35, lett. a) d.lgs. n. 165 del 2001
non viene ricavata una regola generale che consenta concorsi riservati ai soli interni; la tesi dei ricorrenti viene respinta
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come base normativa delle progressioni fra le aree tramite concorso pubblico con sola riserva entro il 50% per gli interni
art. 4, co. 6-quater, d.l. n. 101 del 2013
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non idoneo a sovvertire il divieto sopravvenuto riguardante le graduatorie di procedure riservate esclusivamente agli interni
art. 17, co. 19, d.l. n. 78 del 2009
le proroghe delle graduatorie devono coordinarsi con il nuovo divieto e non valgono per graduatorie integralmente riservate agli interni
art. 1, co. 4, d.l. n. 216 del 2011
richiamato dai ricorrenti per la proroga delle graduatorie, ma ritenuto non applicabile in senso contrario al divieto sopravvenuto
art. 4, co. 4, d.l. n. 101 del 2013
richiamato come norma di proroga delle graduatorie, ma interpretato nel senso che non può operare sulle graduatorie inutilizzabili perché riservate integralmente agli interni
art. 22, co. 15, d.lgs. n. 75 del 2017
norma successiva che prevede concorsi riservati agli interni in un quadro temporale e sistematico peculiare; non è generalizzabile né utilizzabile per legittimare retroattivamente graduatorie del passato
Massime di principio
- Quando una normativa sopravvenuta impone il concorso pubblico con sola riserva limitata per il personale interno, lo scorrimento di graduatorie formate da procedure integralmente riservate agli interni diventa non consentito dal momento di entrata in vigore della nuova disciplina.
- Le regole sulla durata o proroga delle graduatorie non possono essere interpretate in modo da mantenere efficacia a graduatorie il cui utilizzo sia diventato incompatibile con un divieto sopravvenuto di rango legislativo.
- Gli atti regolamentari o le delibere dell'amministrazione non possono derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta né fondare diritti allo scorrimento di graduatorie ormai precluse dalla legge.
- Un eventuale precedente utilizzo illegittimo della graduatoria da parte della pubblica amministrazione non legittima la reiterazione dell'errore in favore di altri aspiranti.
- Le disposizioni successive che consentono, in via temporanea e in un contesto specifico, quote di selezione riservate agli interni non possono essere usate per reinterpretare retroattivamente o con portata generale le vecchie graduatorie di progressioni verticali integralmente riservate.
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