Cassazione Civile, Sentenza n. 16370/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza di merito per plurime censure: (i) ritiene errato che il giudice d'appello abbia ritenuto il ricorso introduttivo tempestivo nonostante la mancata comparizione, perché la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non interromperebbe il termine di impugnazione; (ii) contesta la decisione sulla legittimazione processuale del dott. Campolattano a rappresentare la società, deducendo l'irregolarità dell'intestazione degli atti e l'insufficienza della delibera del CDA prodotta tardivamente; (iii) lamenta omissioni nella motivazione in relazione all'analisi della fondatezza del diritto alla detrazione IVA e presunte contraddizioni della CTR tra accertamento di gravi indizi e contemporaneo annullamento dell'avviso di accertamento; (iv) deduce la nullità dell'atto notarile e del contratto per illiceità della causa e chiede che ciò inficerebbe il diritto alla detrazione dell'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara la maggior parte dei motivi inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: viene confermato che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di 90 giorni per l'impugnazione e quindi il ricorso è stato tempestivo; la questione della legittimazione del rappresentante societario è stata adeguatamente valutata dalla CTR sulla base della delibera del CDA e, in ogni caso, la legittimazione può essere sanata con la produzione documentale anche in Cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; le censure circa contraddittorietà, omissioni e nullità contrattuale relative all'IVA sono state ritenute generiche, non pertinenti o estranee al tema impositivo trattato nel processo (deduzioni riferite a imposte diverse dalla controversia principale), e quindi inammissibili. Nel complesso il ricorso dell'Agenzia viene respinto e restano confermate le valutazioni dei giudici di merito.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento; la mancata comparizione non equivale a rinuncia e non interrompe la sospensione
comma primo, nn. 3, 4 e 5
Richiami alle nozioni di vizio di motivazione e violazione di legge; la riforma (art. 54 d.l. 22/6/2012 n.83) modifica i profili di censura per il n.5 imponendo che il vizio sia relativo all'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione
art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. l. n.134/2012)
Rileva per l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 alle sentenze depositate dopo la riforma; motivazione insufficiente se non conforme alla nuova previsione
Consente la produzione in Cassazione di atti o documenti che provino la legittimazione processuale, sanando retroattivamente eventuali irregolarità di rappresentanza, salvo giudicato interno
Riconosciuto principio secondo cui il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla delibera di nomina è generale; utilizzato per giustificare la legittimazione di Campolattano
art. 62 d.lgs. 31/12/1992 n.546
Richiamato in relazione alle questioni processuali connesse alle impugnazioni in materia tributaria
Richiamato nelle censure sulla motivazione e sulle formalità degli atti processuali, ma la Cassazione ritiene che non sia stata data prova di un omesso esame di fatto decisivo
art. 19 d.P.R. 31/12/1992 n.546
Richiamato nelle censure relative alla nullità dell'atto notarile e alle conseguenze fiscali, ma la Corte ritiene le censure non pertinenti alla controversia principale
artt. 92 e 109 d.P.R. 22/12/1986 n.917
Richiamati in relazione alla presunta violazione fiscale (imposte dirette/IVA) e alle valutazioni di merito sulla cointeressenza societaria e sulle operazioni simulate; la Corte rileva che la valutazione concreta spetta al giudice di merito
Richiamato in tema di nullità, ma la Corte sottolinea che la rilevabilità della nullità e la sua incidenza fiscale devono essere coerenti con l'oggetto del processo
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'avviso di accertamento; la mancata comparizione alla data fissata non equivale automaticamente a rinuncia e non interrompe la sospensione
- Le questioni di legittimazione ad agire (legitimatio ad processum) possono essere sanate con la produzione di documenti anche in Cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., salvo che il giudice di merito abbia già pronunciato un giudicato interno sulla mancata legittimazione
- In sede di Cassazione le doglianze devono essere formulate secondo i corretti parametri dell'art. 360 c.p.c.: i vizi di motivazione e di violazione di legge vanno qualificati con precisione (tenendo conto delle modifiche normative intervenute)
- Le valutazioni sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi sono tipicamente valutazioni del giudice di merito e, se adeguatamente motivate, difficilmente saranno riformabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale specifico e configurabile
- Le censure generiche o che non rispettano la pertinenza rispetto all'oggetto del processo (ad esempio sollevare profili IVA quando il procedimento concerne imposte diverse) sono inammissibili
- La nullità di atti o contratti può avere rilievo fiscale, ma la sua rilevazione e conseguenze devono essere rilevanti e pertinenti rispetto alla domanda giudiziale; non ogni deduzione sulla nullità giustifica la riforma se non collegata all'oggetto del processo
- Quando si censura la motivazione per contraddittorietà è necessario individuare i singoli passaggi logici inconciliabili e non limitarsi a una critica globale e generica della motivazione estesa su più punti
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