Cassazione Civile, Ordinanza n. 03459/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un sindaco di una società poi dichiarata fallita aveva chiesto l’ammissione al passivo del compenso maturato per l’attività svolta. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; l’opposizione al decreto di esclusione era stata a sua volta rigettata dal tribunale. Il tribunale aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal sindaco e, soprattutto, aveva accolto l’eccezione di inadempimento formulata dal fallimento, sulla base di addebiti specifici: omessa vigilanza sulla tempestiva rilevazione della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, occultata da valori fittizi in bilancio, e inadeguatezza del modello organizzativo, tenuto conto anche della natura quotata della società. Il ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1243 c.c. per omessa considerazione di una pretesa confessione del debito nella prospettata compensazione; 2) violazione degli artt. 2393 c.c. e 30, 33 l.fall. sul tema della prescrizione dell’azione di responsabilità, assumendo che le relazioni dei curatori avrebbero consentito di collocare la decorrenza in epoca anteriore al 2008; 3) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. perché l’eccezione di inadempimento sarebbe stata accolta senza prova del danno, del nesso causale e senza che le relazioni dei curatori potessero valere come prova dei fatti sfavorevoli al sindaco; 4) violazione degli artt. 149 e 154 T.U.F., degli artt. 2343 c.c., del d.lgs. 231/2001 e del d.lgs. 39/2010, sostenendo che, nelle società quotate, il controllo contabile spetta alla società di revisione e non al collegio sindacale, e che non era stato provato alcun concreto danno da inadeguatezza degli assetti. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha ritenuto infondato; ciò ha determinato l’assorbimento degli altri.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il decreto del tribunale nella parte in cui aveva accolto l’eccezione d’inadempimento del fallimento e aveva negato l’ammissione al passivo del compenso del sindaco. Secondo la Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore, quando contesta il credito del professionista per inadempimento o inesatto adempimento della prestazione, può limitarsi ad allegare in modo specifico i fatti storici che integrano la violazione dei doveri di vigilanza; spetta poi al professionista provare di aver esattamente adempiuto. Nel caso concreto il fallimento aveva dedotto in modo circostanziato la mancata vigilanza sulla perdita del capitale e sulla causa di scioglimento, mentre il sindaco opponente non aveva fornito la prova del corretto adempimento. La Corte ha inoltre ribadito che i sindaci hanno il dovere di vigilare anche sul tempestivo adempimento degli amministratori agli obblighi di rilevare la causa di scioglimento e iscriverla nel registro delle imprese, dovere che nelle società quotate si inserisce in un controllo più stringente sull’intera gestione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la prospettata compensazione, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione
richiamato in relazione alla prescrizione dell’azione di responsabilità verso gli organi sociali
richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, in collegamento con le relazioni dei curatori
richiamato per il contenuto delle relazioni dei curatori, che secondo il ricorrente avrebbero evidenziato la conoscibilità del dissesto
la Corte ribadisce che la norma è violata solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
richiamato per il regime dell’inadempimento e dell’onere di prova dell’esatto adempimento
il compenso del sindaco può essere escluso ove il fallimento contesti e provi l’inesatto adempimento dei doveri di vigilanza; al sindaco spetta dimostrare l’esatto adempimento
richiamato per i doveri dei sindaci di società quotate; la Corte ne valorizza la funzione di vigilanza sulla corretta amministrazione
richiamato dal ricorrente, ma la Corte afferma che anche nelle società quotate il dovere di vigilanza del collegio sindacale permane ed è più stringente
richiamato dal ricorrente in relazione ai controlli sulle valutazioni dei conferimenti, ma non decisivo
richiamato dal ricorrente, senza specifica incidenza sulla decisione
richiamato dal ricorrente per i controlli contabili affidati al revisore, ma la Corte distingue tali controlli dai doveri di vigilanza del sindaco
consente al curatore di sollevare l’eccezione di inadempimento anche se la corrispondente azione sia prescritta
l’eccezione di inadempimento può essere sollevata anche per inesatto adempimento, nei limiti della buona fede
definisce il dovere del collegio sindacale di vigilare sull’amministrazione della società
la perdita del capitale sociale costituisce causa di scioglimento da rilevare tempestivamente
impone l’iscrizione senza indugio della causa di scioglimento nel registro delle imprese
menzionato per evidenziare la legittimazione dei sindaci ad attivarsi in caso di inerzia degli amministratori
richiamato nel medesimo contesto dei poteri/doveri di intervento dei sindaci
norma del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per chiarire che la censura sull’apprezzamento delle prove non integra violazione di legge
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può opporre al credito del professionista l’eccezione di totale o parziale inadempimento della prestazione dedotta, purché alleghi in modo specifico i fatti storici che integrano la violazione del rapporto.
- A fronte di un’eccezione di inadempimento specificamente formulata e documentalmente supportata, incombe sul creditore-professionista l’onere di provare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere sollevata anche a fronte di inesatto adempimento e non presuppone, di per sé, i requisiti di gravità e dannosità richiesti per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, fermo il limite della buona fede.
- I sindaci di società, anche quotate, non possono limitarsi a un controllo formale: devono adottare tutti gli atti e le iniziative utili e necessari per una vigilanza effettiva sulla gestione e sugli obblighi degli amministratori.
- Il dovere di vigilanza del collegio sindacale comprende anche il controllo sul tempestivo emergere della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale e sulla conseguente iscrizione nel registro delle imprese; la sua omissione può giustificare il rifiuto del compenso.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella cui la legge lo assegna, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove raccolte.
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