Cassazione Civile, Ordinanza n. 04786/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti d'imposta ritenuti inesistenti e indebitamente compensati nell'anno d'imposta 2015, sulla base di un atto di recupero notificato nel 2018. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato solo in parte la cartella, ritenendo che, essendo stata emessa su ruolo ordinario e in pendenza di giudizio, potesse essere iscritta a ruolo soltanto una quota dell'imposta e degli interessi, con esclusione delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva confermato in sostanza tale impostazione, affermando che, non essendo stato emesso ruolo straordinario, poteva essere iscritta solo una parte del dovuto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le amministrazioni finanziarie hanno denunciato violazione dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, dell'art. 27, comma 19, d.l. 185/2008 e dell'art. 15-bis d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'atto di recupero imponeva l'iscrizione immediata a ruolo straordinario dell'intero importo (imposta, interessi e sanzioni) e che l'indicazione di 'ruolo ordinario' in cartella sarebbe stata un mero errore materiale non incidente sulla validità della pretesa. In sede di istanza di decisione hanno insistito sulla tesi dell'errore materiale come questione decisiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la nuova prospettazione dell'errore materiale non risultava proposta nei precedenti gradi di merito, né emergeva dalle sentenze di merito, e che il ricorso non indicava se, quando e dove tale circostanza fosse stata dedotta in precedenza. Ne ha tratto la conseguenza che il motivo introduceva una questione nuova, in fatto e in diritto, non scrutinabile in cassazione. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità e al pagamento delle somme previste dalla decisione, oltre alla precisazione che, trattandosi di amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la riscossione frazionata in pendenza di giudizio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile
art. 27, comma 19, d.l. 185/2008
invocato per sostenere la necessità dell'iscrizione a ruolo straordinario dell'intero importo relativo al recupero di crediti d'imposta inesistenti
richiamato insieme alle altre norme sulla riscossione per fondare la tesi dell'iscrizione a ruolo straordinario
dedotto come vizio di legittimità per violazione di legge
richiamato per la proposta di definizione e per la decisione in camera di consiglio
utilizzato per la condanna solidale alle spese nei confronti della controparte
base della condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte
base della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come indicato in sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione poiché le ricorrenti sono amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove di fatto o di diritto che non siano state dedotte nei precedenti gradi di merito, salvo che la loro rilevanza emerga dalle difese avversarie o dagli atti già acquisiti.
- La deduzione di un 'mero errore materiale' richiede che la relativa prospettazione risulti tempestivamente allegata e sia verificabile nel percorso processuale; in mancanza, essa non può essere valorizzata per superare l'invalidità dell'atto impugnato.
- Quando la censura di legittimità presuppone un diverso assetto fattuale rispetto a quello accertato nei giudizi di merito, il motivo è inammissibile se non mostra di poggiare su una questione già ritualmente devoluta ai giudici di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte regola le spese secondo soccombenza e può applicare le conseguenze economiche previste dagli artt. 96 e 97 c.p.c. nei casi ritenuti rilevanti dalla decisione.
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