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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14762/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente di un comune, cessato dal servizio dopo una lunga carriera, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme percepite tra il 1997 e il 2010 a titolo di retribuzione di posizione e di risultato. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione del dirigente, ritenendo che gli emolumenti fossero stati erogati senza i presupposti di legge, ma riducendo la pretesa restitutoria per il periodo non prescritto e negando il rimborso delle ritenute fiscali richieste. La corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando l'esito di un'ispezione ministeriale e di una relazione della Corte dei conti, e aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, deducendo che l'atto di gravame indicava adeguatamente le parti della sentenza censurate; 2) errata interpretazione dell'art. 4 d.l. 16/2014, sostenendo che la norma sul recupero delle somme non consentisse l'azione pro quota sui singoli dipendenti; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa pronuncia e motivazione apparente, oltre che per il mancato riconoscimento di un controcredito riferito a funzioni di direttore generale e all'asserito indebito arricchimento dell'ente; 4) erronea esclusione dell'art. 2126 c.c., dell'art. 36 Cost. e dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, sostenendo che le irregolarità amministrative e contabili non potessero privarlo del diritto agli emolumenti e che egli fosse estraneo alle omissioni dell'ente; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di consulenza nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché la corte d'appello non aveva dichiarato inammissibile l'appello ma lo aveva deciso nel merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che l'art. 4 d.l. 16/2014 non deroga all'art. 2033 c.c. e che la pubblica amministrazione può recuperare direttamente dal dipendente le somme indebitamente versate. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, escludendo l'omessa pronuncia e la motivazione apparente, e affermando che il conferimento formale dell'incarico di direttore generale non basta a fondare un diritto al compenso se manca la conformità alla contrattazione collettiva; il motivo sul controcredito è stato reputato assertivo e di merito. Ha rigettato il quarto motivo, precisando che l'art. 2126 c.c. tutela solo il lavoro di fatto e non consente di riconoscere emolumenti nulli perché privi dei presupposti formali e sostanziali; inoltre, nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è quello fissato dalla contrattazione collettiva, e le somme corrisposte sine titulo vanno restituite anche se il dipendente non sia colpevole. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo sulle spese, ritenendo che la censura mirasse in sostanza a contestare il mancato uso del potere discrezionale di compensazione delle spese. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, con ulteriori conseguenze ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    È richiamato per valutare la specificità dei motivi d'appello; nel caso concreto non è stata ravvisata l'inammissibilità dell'appello e il motivo in cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma sul perimetro dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha valutato i singoli motivi alla luce dei diversi vizi denunciati.

  • art. 4 d.l. n. 16 del 2014

    Non è stato interpretato come deroga all'art. 2033 c.c.; consente comunque il recupero, da parte della pubblica amministrazione, delle somme illegittimamente versate al dipendente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del d.l. n. 16/2014; la Corte ha aderito all'orientamento per cui la norma non esclude l'azione di ripetizione nei confronti del singolo dipendente.

  • art. 2033 c.c.

    Costituisce la base della ripetizione dell'indebito; è stato ritenuto applicabile al recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse un'omissione decisoria, poiché la sentenza d'appello aveva comunque rigettato le pretese incompatibili con l'esito deciso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, essendo sufficiente il rinvio alle ragioni della decisione di primo grado.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta idonea perché concisa ma comprensibile.

  • art. 108 t.u.e.l.

    È stato ritenuto ostativo al riconoscimento del compenso invocato per le funzioni di direttore generale; il motivo di ricorso non ha dimostrato l'errore della corte territoriale.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte ha escluso la sua applicabilità perché la nullità riguardava clausole che prevedevano emolumenti non dovuti; la norma tutela il lavoro di fatto, non la pretesa a trattamenti accessori privi dei requisiti di legge e di contratto collettivo.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2126 c.c.; la Corte ha chiarito che la tutela costituzionale non impone il riconoscimento di maggiorazioni accessorie prive di base legale o contrattuale.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    È citato nel motivo di ricorso, ma la Corte ribadisce che nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico deriva dalla contrattazione collettiva e dalle norme di settore.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    La retribuzione dirigenziale è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali; il trattamento economico così fissato remunera tutte le funzioni attribuite ai dirigenti.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per affermare l'esigenza di ripristino della legalità violata quando un atto deliberativo attribuisca un trattamento economico non conforme alla contrattazione collettiva.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato in tema di spese processuali; la condanna alle spese è stata confermata in ragione della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché tendeva a contestare l'esercizio del potere discrezionale di compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la retribuzione e i trattamenti accessori spettano solo se trovano base nella contrattazione collettiva e nei presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge; l'atto amministrativo di conferimento, da solo, non basta a costituire un diritto al compenso.
  • L'art. 4 d.l. n. 16/2014 non introduce una disciplina derogatoria rispetto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., sicché la pubblica amministrazione può recuperare dal dipendente le somme illegittimamente corrisposte.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, pur senza trattare espressamente ogni singola deduzione, adotti una decisione logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata, rendendo evidente il rigetto implicito della stessa.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente una motivazione concisa che rinvii alle rationes della sentenza di primo grado e consenta di comprendere le ragioni del rigetto.
  • L'art. 2126 c.c. tutela il lavoro di fatto e la relativa retribuzione in presenza di un rapporto nullo o invalido, ma non consente di riconoscere emolumenti accessori nulli perché privi dei requisiti di legge o di contratto collettivo, soprattutto quando non vi sia una specifica prestazione aggiuntiva effettivamente svolta.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, la restituzione delle somme corrisposte sine titulo non è esclusa dalla buona fede o dall'assenza di colpa del lavoratore, poiché l'amministrazione deve ripristinare la legalità contabile e retributiva.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili quando mirano solo a contestare il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di compensarle, totale o parzialmente, in presenza di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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