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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14711/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, dipendente del Ministero della Difesa, aveva chiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dal 1987 al 2009 e il pagamento delle differenze retributive correlate. Il Tribunale aveva respinto la domanda dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le pretese anteriori al 30 giugno 1998 e la parziale prescrizione del credito, rigettando il resto. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non adeguatamente allegati e provati gli elementi costitutivi della pretesa: le testimonianze non dimostravano il prevalente svolgimento di mansioni superiori né l’autonomia organizzativa richiesta, mentre la documentazione prodotta non valeva come conferimento o riconoscimento del superiore inquadramento ed era generica o proveniente da soggetti non legittimati a rappresentare l’amministrazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in un unico motivo, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2041 c.c., omesso esame di un fatto decisivo, motivazione illogica e contraddittoria, travisamento delle prove e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, del d.p.r. 1219/1984, del CCNL comparto ministeri e dell’art. 36 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il filtro dell’art. 348-ter c.p.c., perché la sentenza d’appello non si era discostata da quella di primo grado e il ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle basi fattuali delle due decisioni. Ha inoltre escluso la deducibilità di una generica motivazione "illogica e contraddittoria" alla luce del nuovo perimetro del vizio di motivazione, limitato al "minimo costituzionale". Ha giudicato inammissibile la mescolanza di censure eterogenee ex nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per difetto di specificità e perché tendeva a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria, e inammissibile anche la doglianza ex art. 2041 c.c. perché del tutto estranea alla decisione impugnata e non risulta neppure allegata una sua rituale proposizione nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non la sovrapposizione indiscriminata con doglianze di merito o di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal nuovo testo e non copre più la mera illogicità della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    nel caso di appello instaurato dopo la riforma, impedisce la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma la sentenza di primo grado senza discostarsene nel ragionamento decisorio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la sindacabilità della motivazione in cassazione è limitata al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione si traduce in nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    la deduzione della violazione della regola di non contestazione richiede specificità e non può risolversi nella richiesta di rivalutare il merito dell'accertamento.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve rispettare il canone di specificità, indicando o riproducendo gli atti rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 2041 c.c.

    non può essere invocato in cassazione come motivo se il relativo profilo non è stato trattato nella decisione impugnata e non risulta ritualmente introdotto nei gradi di merito.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    è richiamato come norma sostanziale sulla pretesa di superiore inquadramento e mansioni, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • d.p.r. 1219/1984

    richiamato dal ricorrente in relazione al sistema di classificazione del personale, senza decisione di merito nel provvedimento di legittimità.

  • CCNL comparto ministeri

    richiamato quale fonte collettiva di inquadramento e mansioni, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 2712 c.c.

    invocato per il valore probatorio di riproduzioni o documenti, ma la Corte non procede a rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa economica, ma non esaminato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito cumulare in modo indistinto censure di violazione di legge e vizi motivazionali sulla medesima questione: il ricorso deve essere articolato con chiarezza, individuando separatamente il paradigma impugnatorio pertinente.
  • Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non consente una rivalutazione del merito né una critica alla mera illogicità della decisione, essendo sindacabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse basi fattuali delle due decisioni e non dimostra che la seconda si sia realmente discostata dalla prima.
  • La deduzione della violazione della non contestazione e la contestazione del valore probatorio di documenti o testimonianze richiedono specificità nell'indicazione degli atti rilevanti; in cassazione non è ammesso chiedere una nuova valutazione delle prove se quella del giudice di merito è logica e coerente.
  • Un motivo fondato su una norma o su una domanda non affrontata dalla decisione impugnata è inammissibile se il ricorrente non dimostra di aver dedotto ritualmente quel profilo nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recessoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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